Ricorso in Cassazione: Perché il “Fai da Te” è Inammissibile e Costoso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale nella procedura penale: il ricorso presentato personalmente dall’imputato è un ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza della rappresentanza tecnica e le gravi conseguenze, anche economiche, per chi tenta di agire in giudizio senza l’assistenza di un difensore specializzato. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: L’Appello Personale
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. La Corte territoriale, pur dichiarando l’estinzione di alcuni reati per prescrizione, aveva confermato le statuizioni civili a suo carico. L’imputato, agendo personalmente, ha deciso di impugnare questa decisione direttamente davanti alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso secco e inappellabile: inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme procedurali, modificate da una riforma legislativa del 2017.
La Riforma del 2017 e l’Obbligo del Difensore
Il punto centrale della questione risiede nella Legge n. 103 del 23 giugno 2017, che ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. A seguito di questa riforma, qualsiasi ricorso per cassazione, per essere valido, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. È stata così eliminata la possibilità per la parte di presentare personalmente l’atto.
L’Irrilevanza dell’Autenticazione della Firma
Nel caso specifico, l’imputato aveva fatto autenticare la propria firma sul ricorso dal suo difensore. Tuttavia, la Corte ha chiarito che tale formalità è del tutto irrilevante ai fini dell’ammissibilità. L’autenticazione, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., serve unicamente a certificare la genuinità della firma e la sua provenienza dalla parte privata, ma non può in alcun modo sanare il vizio fondamentale della mancanza della sottoscrizione del legale qualificato, che esercita la rappresentanza tecnica.
Le Motivazioni Dietro la Dichiarazione di Inammissibilità
Le motivazioni della Corte si basano su principi consolidati, rafforzati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. La Corte distingue nettamente tra la “legittimazione a proporre il ricorso”, che appartiene alla parte come titolare sostanziale del diritto all’impugnazione, e le “modalità di proposizione”, che riguardano l’esercizio concreto di tale diritto. Per quest’ultimo aspetto, la legge richiede inderogabilmente l’intervento di un professionista qualificato.
La ratio della norma è quella di garantire che il giudizio di legittimità, caratterizzato da un elevato tecnicismo, sia attivato solo tramite atti che rispettino specifici requisiti di forma e contenuto, che solo un avvocato cassazionista può assicurare. La mancanza di questa sottoscrizione qualificata rende l’atto inidoneo a introdurre validamente il giudizio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
La pronuncia in esame ha conseguenze pratiche molto chiare. In primo luogo, chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione in materia penale deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale. In secondo luogo, l’inosservanza di questa regola procedurale non comporta solo la reiezione del ricorso, ma anche una condanna economica. La Corte, ravvisando una colpa nel determinare la causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Questo serve da monito: le regole procedurali non sono mere formalità, ma presidi di garanzia la cui violazione comporta conseguenze severe.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito della riforma legislativa del 2017, il ricorso per cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato sana il difetto di sottoscrizione del ricorso?
No, l’autenticazione della firma attesta unicamente la sua genuinità e la sua riconducibilità alla parte privata, ma non sostituisce la necessaria sottoscrizione del difensore qualificato, che è un requisito essenziale per la valida proposizione del ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, qualora venga ravvisata una colpa, anche al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15145 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15145 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 27/9/2023, in parziale riforma dell sentenza di primo grado, ha dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati al predett ascritti, confermando le statuizioni civili.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazi (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 27201001 che, in motivazione, ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricors dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del dir all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede l necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
Per la natura personale dell’atto impugnatorio deve, peraltro, ritenersi irrilevan l’autenticazione, ad opera del difensore del NOME, della sottoscrizione del ricorso, quanto questa, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata. (Sez. 54681 del 03/12/2018 – dep. 06/12/2018, NOME COGNOME, Rv. 27463601)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore