Ricorso Inammissibile: Perché in Cassazione è Obbligatorio l’Avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza certa per chi tenta di agire davanti alla Suprema Corte senza l’assistenza di un difensore specializzato. Questa decisione sottolinea non solo l’importanza delle regole procedurali, ma anche le pesanti conseguenze economiche per chi le ignora.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano. L’aspetto cruciale, che ha determinato l’esito della procedura, è che il ricorso è stato redatto e presentato personalmente dall’interessato, senza l’intervento e la sottoscrizione di un avvocato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, una volta esaminati gli atti, non ha avuto dubbi nel dichiarare il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato una palese violazione delle norme del codice di procedura penale che regolano la presentazione degli atti di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte. La decisione è stata immediata e si è basata su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su due pilastri normativi chiari e invalicabili: gli articoli 571, comma 1, and 613, comma 1, del codice di procedura penale. Queste disposizioni impongono tassativamente che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Questa regola non è un mero formalismo. Essa garantisce che gli atti presentati alla Corte, quale giudice di legittimità, possiedano il necessario tecnicismo giuridico e si concentrino esclusivamente su questioni di diritto, escludendo riesami dei fatti. La Corte ha inoltre richiamato una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017), che ha cementato questo principio, confermando che la mancanza della firma del difensore specializzato costituisce una causa di inammissibilità che non ammette deroghe.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche per il ricorrente sono state significative. Oltre al rigetto del suo ricorso, che non è stato neppure esaminato nel merito, l’uomo è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali. Ma la sanzione più severa è stata la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ulteriore pena pecuniaria scatta quando la causa di inammissibilità è attribuibile a colpa del ricorrente, come in questo caso, dove l’errore procedurale era evidente e macroscopico.
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire le giurisdizioni superiori: il patrocinio di un avvocato non è una facoltà, ma un requisito indispensabile. Ignorare questa regola non solo vanifica ogni possibilità di successo, ma espone a conseguenze economiche rilevanti, trasformando un tentativo di far valere i propri diritti in un’ulteriore sanzione.
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione penale?
No, la legge impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma come la mancata firma dell’avvocato?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, qualora non vi siano elementi per escludere la sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria inflitta in questo caso specifico?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3308 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3308 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
dato avviso ale parti;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassaz (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricors con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26/10/2023.