Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede il rispetto di precise regole formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso presentato personalmente dal condannato, senza la firma di un avvocato abilitato, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio legale qualificato nel grado più alto della giustizia italiana.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un’ordinanza della Corte di Appello che, in funzione di Giudice dell’esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a un individuo. Contro questa decisione, l’interessato, ristretto presso un istituto penitenziario, ha proposto personalmente ricorso per cassazione.
L’impugnazione è stata presentata nel marzo 2025, quindi in un’epoca successiva all’entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), che ha introdotto modifiche significative alle norme sulla presentazione del ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione non si è basata sulle ragioni per cui era stata revocata la sospensione condizionale, ma esclusivamente su un vizio di forma insanabile: la mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa evidente nella proposizione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Le Motivazioni del ricorso inammissibile
La motivazione della Corte è netta e si basa sull’interpretazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Riforma Orlando. Prima di tale riforma, la legge consentiva alla parte di presentare personalmente il ricorso. Tuttavia, la Legge n. 103/2017 ha eliminato questa possibilità, sopprimendo l’inciso “salvo che la parte non vi provveda personalmente”.
La normativa attuale, quindi, impone categoricamente che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Questa regola mira a garantire la tecnicità e la specificità dei motivi di ricorso, che possono vertere solo su questioni di legittimità (cioè violazioni di legge) e non di merito.
La Corte ha richiamato anche un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), che ha consolidato questo principio, affermando che la nuova regola si applica a tutti i ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore della legge, avvenuta il 3 agosto 2017. Poiché il ricorso in esame è stato proposto nel 2025, rientrava pienamente in questo nuovo regime procedurale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale del rispetto delle forme processuali, specialmente nel giudizio di cassazione. La figura dell’avvocato cassazionista non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità e competenza tecnica indispensabile per accedere al giudizio di legittimità. Un errore procedurale, come la mancata sottoscrizione da parte del difensore, può avere conseguenze gravi, rendendo vana l’impugnazione e comportando sanzioni economiche per il ricorrente. Per i cittadini, è fondamentale comprendere che per difendere i propri diritti davanti alla Suprema Corte è obbligatorio affidarsi a un legale specializzato, l’unico in grado di redigere e presentare un atto formalmente corretto e potenzialmente efficace.
Un condannato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione?
No. Dopo la riforma del 2017 (Legge n. 103/2017), il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale, altrimenti viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nella proposizione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Perché la legge richiede la firma di un avvocato specializzato?
Perché il ricorso in Cassazione non riesamina i fatti del processo, ma valuta solo la corretta applicazione delle norme di diritto. La legge richiede quindi l’intervento di un professionista con competenze tecniche specifiche per garantire che i motivi del ricorso siano pertinenti e formulati correttamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30976 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30976 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
0,RDINANZA C
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RECANATI il 30/03/1955
avverso l’ordinanza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad NOME COGNOME con sentenza della medesima Autorità in data 7 settembre 2021.
Considerato che l’impugnazione proposta in data 19 marzo 2025, proviene dall’interessato personalmente, dall’Istituto ove è ristretto, senza l’assistenza di difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte.
Rilevato, quindi, che si tratta di ricorso presentato personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso “salvo che la parte non vi provveda personalmente”, così imponendo che il ricorso sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011).
Reputato che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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