Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43499 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
8 at – e- a-vv+so-al 4e-
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l’inappellabilità della pronuncia, trattandosi di condanna ad ammenda.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori al tempo dell’impugnazione, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 24 ottobre 2024.