Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9047 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9047 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BIONE il 10/04/1960
avverso la sentenza del 27/06/2024 del TRIBUNALE di Brescia
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 27 giugno 2024 dal Tribunale di Brescia, NOME COGNOME è stato condannato alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 38 TULPS commesso il 19/12/2019.
Avverso la sentenza ha proposto appello NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME unico firmatario dell’atto, in quanto privo della firma del codifensore avv. NOME COGNOME
L’appello, però, è stato trasmesso a questa Corte, in quanto, secondo il disposto di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda sono, in ogni caso, inappellabili.
Contro la sentenza indicata, pertanto, è proponibile il ricorso per cassazione. Il predetto difensore è però risultato privo, alla data di presentazione dell’appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell’iscrizione nell’albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall’art. 613 cod. proc. pen. Del tutto irrilevante è l’indicazione, nella intestazione dell’atto, del nome del codifensore avv. NOME COGNOME perché la mancanza della sua firma impedisce di attribuirgliene la paternità.
L’impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l’ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall’art. 613 cod. proc. pen.
Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche stabilito che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata. Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senz versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente