Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21695 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 19/02/1976
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un
pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in tema di valutazione delle
risultanze probatorie e di conseguente affermazione di responsabilità dell’imputato, è
del tutto generico per indeterminatezza e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581
comma 1, lett.
c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare
i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Deve ribadirsi, a tal proposito, che l mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua
genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME, n. m.).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025.