Ricorso Inammissibile: Perché la Firma dell’Avvocato è Cruciale in Cassazione
Nel complesso mondo della procedura penale, le regole formali non sono semplici tecnicismi, ma garanzie fondamentali per il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: l’obbligatorietà della difesa tecnica nel giudizio di legittimità. La decisione di dichiarare un ricorso inammissibile perché firmato direttamente dall’imputato offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di accesso alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Un Errore Formale Fatale
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli. L’individuo, anziché affidarsi a un legale abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ha redatto e sottoscritto personalmente l’atto di impugnazione, depositandolo presso la Corte di Cassazione. Questo atto, apparentemente semplice, si è rivelato un errore procedurale insormontabile, che ha precluso alla Corte qualsiasi valutazione sul merito della questione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha risolto la questione in modo netto e perentorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La conseguenza non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha sottolineato che il vizio formale era talmente grave da impedire in radice l’instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, rendendo superflua persino l’analisi della genericità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni: La Violazione dell’Art. 613 c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
La Corte ha chiarito che questa disposizione non ammette deroghe. La firma dell’imputato, anche se è la parte direttamente interessata dalla decisione, non ha alcun valore ai fini della validità dell’atto di impugnazione. La ratio della norma è quella di garantire un “filtro” tecnico, assicurando che i ricorsi presentati alla Suprema Corte siano redatti con la necessaria competenza giuridica, evitando così di congestionare il sistema con impugnazioni infondate o formulate in modo improprio. La violazione di questa regola procedurale costituisce un vizio originario che rende il ricorso inammissibile fin dal principio.
Le Conclusioni: L’Importanza della Difesa Tecnica
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale del nostro ordinamento: il giudizio di cassazione è un giudizio di pura legittimità, che richiede una conoscenza specialistica delle norme e delle procedure. L’obbligo di farsi assistere da un avvocato cassazionista non è una mera formalità, ma una garanzia di professionalità e serietà. Per i cittadini, la lezione è chiara: per far valere le proprie ragioni davanti alla Corte Suprema, è indispensabile e non eludibile l’assistenza di un difensore qualificato. Tentare di agire personalmente, come nel caso di specie, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori conseguenze economiche negative.
Un imputato può presentare e firmare personalmente un ricorso per Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile se proposto e sottoscritto direttamente dall’imputato. La legge richiede tassativamente che l’atto sia firmato da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Qual è la norma che regola la sottoscrizione del ricorso per Cassazione?
La norma di riferimento è l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24411 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di VERCELLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2024.