Ricorso inammissibile: quando l’errore formale chiude le porte della Cassazione
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Un errore, anche se apparentemente piccolo, può avere conseguenze definitive. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché presentato direttamente dagli imputati, evidenziando un principio fondamentale: l’appello alla Suprema Corte richiede obbligatoriamente la firma di un avvocato specializzato.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate in primo e secondo grado per il reato di resistenza, hanno deciso di contestare la sentenza della Corte d’Appello presentando personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione. Convinti delle proprie ragioni, hanno redatto e depositato l’atto senza l’assistenza di un legale abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
La Questione Giuridica: Un Ricorso Inammissibile per Vizio di Forma
Il nodo centrale della questione non riguarda il merito della condanna per resistenza, ma un aspetto puramente procedurale. La legge italiana, in particolare gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilisce regole precise per la presentazione del ricorso in Cassazione. La norma fondamentale è che l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa regola non ammette eccezioni e serve a garantire che l’impugnazione sia tecnicamente fondata e redatta da un professionista esperto delle complesse dinamiche della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione presa de plano (cioè senza udienza, sulla base degli atti), ha applicato rigorosamente la normativa. I giudici hanno constatato che il ricorso era stato presentato personalmente dagli imputati, in palese violazione delle disposizioni del codice di procedura penale. Hanno richiamato un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2017), che ribadisce come la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato sia un requisito indispensabile per la validità del ricorso. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza alcuna valutazione sulle ragioni di merito che gli imputati intendevano sollevare.
Conclusioni
La decisione ha comportato due conseguenze dirette e gravose per i ricorrenti. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza di condanna della Corte d’Appello. In secondo luogo, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza cruciale di affidarsi a un legale qualificato, specialmente nelle fasi più delicate del processo penale. Tentare di agire in autonomia, soprattutto davanti alla Corte di Cassazione, non solo è inefficace, ma può trasformare un errore procedurale in un danno economico e nella fine definitiva di ogni speranza di revisione della propria condanna.
Un imputato può presentare personalmente ricorso in Cassazione in un processo penale?
No. L’ordinanza chiarisce che, ai sensi degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Cosa comporta la dichiarazione di un ricorso inammissibile?
La corte non esamina il merito del caso. La sentenza impugnata diventa definitiva e, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato erano stati condannati i ricorrenti?
Il provvedimento indica che i ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la loro condanna per il delitto di resistenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35459 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35459 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO/ NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza.
Il ricorso è stato presentato personalmente dagli imputati in violazione degli artt. comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. che impongono che esso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti all’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso, disposta de plano, con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025
La Consig GLYPH
estensora GLYPH
La Presidente