Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve rispettare requisiti di precisione e specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce come un’impugnazione basata su motivi vaghi sia destinata a diventare un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo questa decisione per capire perché la chiarezza nell’atto di appello non è solo una formalità, ma un requisito fondamentale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’appellante contestava principalmente due aspetti della decisione precedente: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta, ovvero del trattamento sanzionatorio.
L’atto di impugnazione, tuttavia, si limitava a sollevare queste critiche in modo generale, senza entrare nel dettaglio delle ragioni specifiche per cui la valutazione del giudice di secondo grado sarebbe stata errata.
La Specificità dei Motivi di Ricorso come Requisito Essenziale
Il Codice di Procedura Penale, all’articolo 581, comma 1, lettera c), stabilisce chiaramente che l’atto di impugnazione deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Questo non è un mero cavillo burocratico.
La norma ha lo scopo di delimitare l’oggetto del giudizio di impugnazione, permettendo al giudice di comprendere esattamente quali parti della sentenza precedente sono contestate e sulla base di quali argomenti. Un motivo di ricorso generico impedisce alla Corte di esercitare il proprio potere di controllo, rendendo di fatto l’appello un esercizio sterile.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha concluso che il motivo presentato era viziato da indeterminatezza. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici che avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa.
Questa mancanza ha reso impossibile per la Suprema Corte individuare i rilievi mossi e valutare la fondatezza delle critiche. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso. L’impugnazione è stata giudicata generica perché si limitava a lamentare un’ingiustizia percepita senza fornire argomenti concreti o riferimenti fattuali in grado di scardinare il ragionamento logico seguito dalla Corte d’Appello. In altre parole, non basta dire che una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente perché lo è, indicando gli elementi precisi su cui si basa la propria critica. L’assenza di tale specificità ha privato il giudice dell’impugnazione degli strumenti necessari per esercitare il proprio sindacato.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale della procedura penale: la precisione è un dovere per chi impugna una sentenza. Un ricorso vago non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze negative. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di appello richiede rigore e un’analisi approfondita, poiché la genericità si traduce in una sicura dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e indeterminato, non specificando gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della critica contro la sentenza impugnata.
Quale norma procedurale non è stata rispettata dal ricorrente?
Il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44153 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 06/01/1969
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, complessivamente, l’eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 12/11/2024