Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel processo penale, presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi di appello sono generici e non specifici. Questa ordinanza non solo ribadisce un principio consolidato, ma serve anche da monito sulle conseguenze economiche di un atto difensivo non adeguatamente formulato.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Messina, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestandone le conclusioni. Tuttavia, l’atto di impugnazione si basava su argomentazioni che erano già state presentate e respinte durante il processo d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione preliminare della struttura stessa del ricorso, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Sentenza e il Principio di Specificità del Ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano stati “puntualmente disattesi dalla Corte di merito” e, pertanto, si configuravano come non specifici, ma “soltanto apparenti”.
Un motivo di ricorso è “apparente” quando, pur essendo formalmente esposto, non assolve alla sua funzione essenziale: quella di una “critica argomentata” avverso la sentenza impugnata. In altre parole, non basta lamentare un’ingiustizia o ripetere le proprie tesi difensive; è necessario individuare con precisione gli errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente e spiegare perché tali errori avrebbero viziato la decisione.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (tra cui le sentenze n. 42046/2019 e n. 44882/2014), secondo cui l’impugnazione deve contenere una critica mirata e puntuale. Un atto che si limita a riproporre le stesse questioni già vagliate e respinte, senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, evidenzia l’onere per l’avvocato difensore di redigere atti di impugnazione che non siano una mera riproduzione di precedenti scritti, ma un’analisi critica e ragionata della sentenza che si intende contestare. È fondamentale “dialogare” con la motivazione del provvedimento impugnato, smontandone, punto per punto, il percorso logico-giuridico.
In secondo luogo, la decisione mette in luce le conseguenze negative di un ricorso mal formulato. L’inammissibilità non solo preclude la possibilità di un riesame nel merito, ma comporta anche una condanna economica per il ricorrente. La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie. Pertanto, la specificità dei motivi non è solo un requisito tecnico, ma una condizione essenziale per un esercizio efficace e responsabile del diritto di difesa.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, i motivi proposti non sono specifici e si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza formulare una critica argomentata e puntuale contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione tipica, ovvero quella di criticare in modo ragionato la decisione del giudice precedente. In pratica, mancano di un vero contenuto critico e si limitano a una contestazione generica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29907 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29907 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il 18/11/1977
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della
Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del
delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge nonché l’illogicità della motivazione in
ordine all’omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod.
pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in
appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (v. pag. 3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02 luglio 2025.