Ricorso Inammissibile: Perché è Cruciale Contestare Tutte le Motivazioni del Giudice
Quando si impugna una decisione giudiziaria, non è sufficiente individuare un singolo errore. Se il provvedimento si fonda su più ragioni, tutte autonome, è necessario contestarle tutte. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio fondamentale della procedura penale, sottolineando l’importanza di un’impugnazione completa e specifica.
I Fatti del Caso
Un soggetto aveva presentato ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che, pur concedendogli la detenzione domiciliare, aveva rigettato la sua richiesta per una misura alternativa più ampia e favorevole. La difesa del ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che la decisione del Tribunale si basasse su un presupposto errato: un precedente penale per armi che, a dire del ricorrente, era insussistente o attribuibile a un’altra persona.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della contestazione sul precedente penale, ma nella struttura stessa dell’atto di impugnazione. I giudici supremi hanno evidenziato come il ricorso fosse “aspecifico”, ovvero non si confrontasse con la totalità delle motivazioni addotte dal Tribunale di Sorveglianza. Il ricorso si concentrava unicamente su un singolo punto, ignorando completamente gli altri pilastri su cui poggiava la decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza non si fondava esclusivamente sul presunto precedente penale. Al contrario, la decisione di rigettare la misura più favorevole era basata su un quadro complessivo composto da tre elementi distinti e autonomi:
1. Il curriculum criminale generale del soggetto: Valutato non solo sulla base del singolo precedente contestato, ma su una serie di informazioni fornite dalle forze dell’ordine che delineavano un profilo di una certa caratura criminale.
2. L’assenza di una risorsa lavorativa: Il Tribunale aveva rilevato la mancanza di un impiego stabile, elemento considerato fondamentale per un percorso di reinserimento.
3. La mancanza di una proposta risocializzante alternativa: Oltre al lavoro, non era stato presentato un progetto concreto e credibile volto alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato.
Il ricorso, focalizzandosi solo sul primo punto, non ha scalfito la validità degli altri due, che da soli erano sufficienti a sorreggere la decisione del Tribunale. Poiché l’impugnazione non ha attaccato l’intera struttura motivazionale dell’ordinanza, è stata giudicata inidonea a provocarne una revisione.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Completo
Questa pronuncia ribadisce una lezione cruciale per la pratica legale: un’impugnazione deve essere mirata ma onnicomprensiva. Quando una decisione si basa su più argomenti indipendenti, l’avvocato ha l’onere di contestarli tutti. Tralasciarne anche solo uno può rendere l’intero sforzo vano, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile. Tale esito non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché contestava solo uno dei motivi della decisione del giudice (un presunto errore su un precedente penale), ignorando completamente le altre ragioni autonome che sostenevano il provvedimento, come la mancanza di un lavoro e di un progetto di risocializzazione.
Quali erano le motivazioni del Tribunale di Sorveglianza per la sua decisione?
La decisione del Tribunale si basava su tre elementi: il curriculum criminale complessivo del soggetto, l’assenza di una risorsa lavorativa e la mancanza di una proposta alternativa per il suo reinserimento sociale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15727 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15727 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CELANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugNOME basato su un precedente penale per armi insussistente, anzi estrapolato dal certificato di procedimenti pendenti relativi ad altra persona – perché aspecifiche, non confrontandosi con la motivazione nel suo complesso del provvedimento impugNOME.
In esso, invero, si fa leva, nel rigettare la richiesta della misura alternativ più ampia e nell’accogliere quella della detenzione domiciiliare, oltre che sul curriculum criminale del suddetto (non evincibile dal solo precedente giudiziario che si assume erroneamente attribuito, ma da una serie di informazioni fornite dal RONI di Piacenza), sull’assenza di una risorsa lavorativa e di una proposta risocializzante alternativa; profili, questi ultimi, con cui il ricorso non si relazi
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.