Ricorso inammissibile: quando l’accordo sulla pena chiude ogni porta
L’accordo sulla pena in appello rappresenta una scelta processuale con conseguenze definitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: accettare un accordo in secondo grado equivale a rinunciare a ogni futura impugnazione, rendendo un eventuale ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e consapevole da parte della difesa prima di intraprendere questa strada.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino, ha deciso di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’iter processuale si è interrotto bruscamente di fronte ai giudici di legittimità. La questione centrale non riguardava il merito delle accuse, ma una scelta procedurale compiuta nel grado di giudizio precedente: un accordo sulla pena.
L’Accordo e il Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nell’interpretazione degli effetti di un accordo sulla pena raggiunto in appello. Secondo la Corte, questo tipo di accordo non si limita a definire l’entità della sanzione, ma rappresenta una forma di potere dispositivo della parte. Scegliendo di accordarsi, l’imputato rinuncia implicitamente a contestare ulteriormente la decisione.
Questo potere dispositivo ha un “effetto preclusivo” che si estende a tutto il percorso processuale successivo, compreso il giudizio di legittimità. In altre parole, la Corte ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello funziona in modo analogo a una formale rinuncia all’impugnazione. Di conseguenza, il ricorso presentato è stato dichiarato ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sull’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza particolari formalità procedurali quando questa è palese. I giudici hanno richiamato un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 29243/2018), il quale aveva già chiarito che la rinuncia a determinate questioni in funzione di un accordo sulla pena limita la cognizione del giudice d’appello e impedisce l’accesso a successivi gradi di giudizio.
La motivazione è chiara: consentire un ricorso per cassazione dopo un accordo sulla pena svuoterebbe di significato l’accordo stesso, che è finalizzato proprio a definire in modo conclusivo il processo. L’inammissibilità è, quindi, la logica conseguenza di una scelta processuale che ha già esaurito il suo scopo nel grado precedente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per gli imputati e i loro difensori. La decisione di accettare un accordo sulla pena in appello deve essere ponderata con estrema attenzione. Se da un lato può portare a un esito sanzionatorio più mite, dall’altro chiude definitivamente la porta a qualsiasi ulteriore contestazione davanti alla Corte di Cassazione. È una scelta strategica che implica la piena accettazione della sentenza così come concordata, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione in favore della Cassa delle ammende in caso di un successivo, inutile ricorso.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente aveva precedentemente raggiunto un accordo sulla pena nel giudizio di secondo grado (Corte d’Appello). Secondo la Cassazione, tale accordo equivale a una rinuncia a ulteriori impugnazioni.
Qual è l’effetto giuridico di un accordo sulla pena raggiunto in appello?
L’accordo sulla pena in appello ha un effetto preclusivo sull’intero svolgimento processuale successivo. Limita la cognizione del giudice e impedisce di accedere al giudizio di legittimità, funzionando in modo analogo a una formale rinuncia all’impugnazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22963 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22963 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
- NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato
di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, lamentando erronea applicazione con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen. e 73, co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 nonché
per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
- Rilevato che, dopo avere proposto appello, il ricorrente dinanzi alla Corte territoriale ha concordato la pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello
relativo al trattamento sanzionatorio chiedendo applicarsi la pena.
- Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd. “patteggiamento in appello”, introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è
inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 10 maggio 2025