Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 817 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il 23/05/1986
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTIE RAGIONE_SOCIALE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 luglio 2023 la Corte di assise appello di Napoli, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l’unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di comparazione tra circostanze, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo alla misura della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante, la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di NOME COGNOME
Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo mancanza di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e circa la sussistenza della ritenuta circostanza aggravante.
Il ricorso deve essere dichiarato senz’altro inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen.
E’ infatti inammissibile un ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., come quello proposto dall’imputato.
L’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, persino se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (ex multis Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), e salva la possibilità di far valere la prescrizione del reato maturata in data anteriore alla sentenza di appello e non rilevata in tale sede (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481).
Nella fattispecie in esame, come si è detto, tutti i motivi di appello diversi da quelli sulla determinazione della pena e sul giudizio di comparazione tra circostanze sono stati oggetto di rinuncia.
E’ appena il caso di ricordare, dal momento che il ricorrente deduce pure il difetto di motivazione circa il mancato proscioglimento, che la sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME; Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016,
COGNOME; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, COGNOME; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina), circa l’insussistenza di cause di immediato proscioglimento.
Nella sentenza di «patteggiamento» è previsto che il giudice chiamato ad emettere una decisione inappellabile applicativa di una pena eserciti un controllo non meramente «notarile» (cfr. Corte cost., sent. n. 313 del 1990) sulla insussistenza di cause di proscioglimento allo scopo di evitare la possibilità di una sentenza ingiusta, cioè di una sentenza che irroghi una pena ad un soggetto che deve invece essere prosciolto (ed in ogni caso, nemmeno nei confronti delle sentenze di applicazione della pena su richiesta è oggi consentito il ricorso per cassazione al solo fine di far valere la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.: cfr. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nonché, in giurisprudenza, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761 e Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014).
La sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata – dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado – in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello. E’ l’effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853).
Perciò, è inammissibile il motivo di ricorso che deduca l’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. da parte di una sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 11/10/2023