Ricorso Inammissibile: Perché l’Accordo in Appello Vincola le Parti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti all’impugnazione di una sentenza quando le parti hanno raggiunto un accordo sui motivi di appello, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La decisione chiarisce che tale accordo preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto, rendendo il relativo ricorso inammissibile. Questa pronuncia consolida un principio fondamentale per la stabilità delle decisioni giudiziarie e l’efficienza del processo.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli. L’imputato, condannato per i reati di cui agli articoli 497-bis e 495 del codice penale, con l’aggravante della recidiva reiterata, aveva deciso di accedere al cosiddetto ‘concordato in appello’. In tale sede, aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Sulla base di questo accordo con la Procura Generale, la Corte d’Appello aveva rideterminato la pena.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato ai sensi dell’art. 497-bis c.p. L’imputato, in sostanza, cercava di rimettere in discussione un aspetto centrale della vicenda processuale che si riteneva ormai definito dall’accordo raggiunto.
Il ricorso inammissibile
e il patto processuale
Il cuore della questione giuridica ruota attorno alla natura e agli effetti del concordato sui motivi di appello. Questo istituto processuale rappresenta un patto tra accusa e difesa che, in cambio della rinuncia a specifici motivi di gravame, mira a definire più rapidamente il processo d’appello con una pena concordata. La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere se, una volta stipulato tale patto, sia ancora possibile contestare aspetti non oggetto dell’accordo, come la qualificazione giuridica del reato.
La difesa sosteneva che la corretta qualificazione del fatto fosse una questione di diritto sempre rilevabile, anche d’ufficio, e quindi non coperta dalla rinuncia implicita nell’accordo. La Suprema Corte, tuttavia, ha seguito un orientamento giurisprudenziale consolidato di segno opposto.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e perentoria. Richiamando un proprio precedente (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019), ha ribadito che l’accordo processuale ex art. 599-bis c.p.p. comporta una rinuncia implicita a sollevare, nel successivo giudizio di legittimità, ogni altra doglianza. Questo vale anche per questioni che, in assenza di accordo, sarebbero rilevabili d’ufficio dal giudice.
Secondo gli Ermellini, l’adesione al concordato cristallizza il perimetro del giudizio. Le parti, accettando di negoziare la pena sulla base di una determinata piattaforma fattuale e giuridica, accettano implicitamente anche la qualificazione del reato come data. L’unica eccezione a questa regola ferrea riguarda l’ipotesi in cui venga irrogata una pena ‘illegale’, ovvero una sanzione che la legge non prevede per quel reato o che esce dai limiti edittali. Poiché nel caso di specie la contestazione non verteva sull’illegalità della pena, ma sulla qualificazione del fatto, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
La decisione, presa de plano (cioè senza udienza pubblica, data la manifesta infondatezza), ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 4.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza la natura pattizia e vincolante del concordato sui motivi di appello. La scelta di accedere a questo strumento processuale è strategica e deve essere ponderata attentamente dalla difesa, poiché comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. L’imputato che accetta di ‘patteggiare’ in appello deve essere consapevole che sta rinunciando a contestare quasi ogni aspetto della sentenza, ad eccezione della legalità della pena. La pronuncia della Cassazione serve quindi come monito: gli accordi processuali vanno rispettati e non possono essere aggirati con ricorsi volti a riaprire questioni ormai definite e accettate dalle parti stesse.
È possibile contestare la qualificazione giuridica del reato in Cassazione dopo un accordo sui motivi d’appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sui motivi di appello (ex art. 599-bis c.p.p.) implica la rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza, inclusa quella sulla qualificazione giuridica del fatto, rendendo il ricorso inammissibile.
Qual è l’unica eccezione che permette di impugnare una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
L’unica eccezione menzionata dalla giurisprudenza citata è l’irrogazione di una pena illegale, ovvero una sanzione non prevista dalla legge o che viola i limiti minimi o massimi stabiliti per quel reato.
Cosa comporta la dichiarazione di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 667 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 29/04/1987
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a COGNOME, imputato dei reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen., aggravati dalla recidiva reiterata nel quinquennio, che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale;
che avverso la sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale eccepisce l’erronea qualificazione giuridica del fatto per come contestatogli ai sensi dell’art. 497-bis cod. pen.;
che il ricorso è inammissibile, posto che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità «È inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196);
che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Presidente