Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2669 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2669 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE ) nato a NETTUNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
fissato il ricorso de plano;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Roma, aderendo all’accordo intercorso tra le parti art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del Tribunale di Latina d luglio 2022, riducendo la pena inflitta a NOME COGNOME in relazione ai reati degli artt. 56 e 57 cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità con riguardo all’art. 1 proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art comma 5 -bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perch proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Tenuto presente che l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello diversi quelli sul trattamento sanzionatorio e che la sentenza è frutto dell’accordo parti sul trattamento sanzionatorio, i motivi di ricorso sono inammissibili.
3.1. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.