Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Vincola le Parti
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 29304 del 2024, offre un chiarimento fondamentale sui limiti dell’impugnazione a seguito di un accordo sulla pena in appello. La decisione ribadisce che, una volta raggiunto un patto processuale ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, le parti non possono presentare un ricorso per motivi diversi da quelli concordati. Questo principio rende il ricorso inammissibile se viola i termini dell’accordo stesso, come avvenuto nel caso di specie.
Il Caso: Dall’Accordo in Appello al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Larino per i reati di evasione e possesso di falso documento di identità. In secondo grado, la Corte di Appello di Campobasso, accogliendo un accordo tra le parti, riduceva la pena a due anni e due mesi di reclusione.
Questo accordo, stipulato secondo le previsioni dell’art. 599-bis c.p.p., era esplicitamente subordinato alla rinuncia a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Nonostante ciò, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione non sulla pena, ma sulla sussistenza della responsabilità penale e sulla mancata applicazione di cause di proscioglimento.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere il tentativo della difesa, dichiarando il ricorso “palesemente inammissibile”. La decisione si fonda su due pilastri logico-giuridici chiari e invalicabili.
La Violazione dell’Accordo ex Art. 599-bis c.p.p.
Il punto centrale della decisione è il rispetto del patto processuale. L’art. 599-bis c.p.p. consente alle parti di “concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi”. La Corte di Cassazione sottolinea che la sentenza di appello aveva recepito proprio un accordo di questo tipo. Di conseguenza, il ricorrente, avendo rinunciato a contestare la propria responsabilità per ottenere uno sconto di pena, non poteva legittimamente riproporre tali questioni in sede di legittimità.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Oltre alla violazione dell’accordo, la Corte rileva un ulteriore vizio fatale: la genericità del ricorso. La difesa si era limitata a lamentare la mancanza di motivazione sulla responsabilità e sull’esistenza di cause di proscioglimento, senza tuttavia specificare quali cause avrebbero dovuto essere considerate. Questa indeterminatezza contribuisce a rendere il ricorso inammissibile, in quanto non permette alla Corte di Cassazione di effettuare una valutazione concreta e specifica.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è sintetica ma incisiva. I giudici hanno chiarito che un ricorso basato su motivi oggetto di espressa rinuncia in appello è, per sua natura, inammissibile. L’accordo processuale ex art. 599-bis c.p.p. ha un effetto preclusivo: una volta accettato, chiude la porta a qualsiasi contestazione su punti diversi da quelli riservati nell’accordo stesso. Ignorare questo principio significherebbe vanificare la funzione deflattiva e di economia processuale della norma. La Corte ha inoltre evidenziato come la difesa non abbia nemmeno tentato di individuare una specifica causa di proscioglimento che si sarebbe dovuta applicare, rendendo l’impugnazione astratta e priva di fondamento. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto. La scelta di aderire a un accordo in appello per la ridefinizione della pena è una decisione strategica che comporta conseguenze definitive. Rinunciare a determinati motivi di impugnazione è un atto vincolante che preclude la possibilità di riesaminare tali questioni in Cassazione. La decisione riafferma la serietà e l’irrevocabilità dei patti processuali, sottolineando che il tentativo di aggirarli si traduce non solo in un insuccesso, ma anche in ulteriori oneri economici per l’imputato.
È possibile contestare la propria responsabilità in Cassazione dopo un accordo sulla pena in appello?
No, se l’accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. era subordinato alla rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità, il ricorso su tali punti è inammissibile.
Perché il ricorso è stato definito “palesemente inammissibile”?
Perché violava l’accordo processuale stipulato in appello, che limitava l’impugnazione alle sole questioni relative alla pena, e perché i motivi presentati erano generici, non specificando quali cause di proscioglimento avrebbero dovuto essere considerate.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29304 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Severo (FG), il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso emessa in data 21/09/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso, recependo l’accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., riduceva nei confronti di NOME COGNOME la pena a lui inflitta dal Tribunale di Larino in composizione monocratica in anni due uno mesi due di reclusione, esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione e le già concesse circostanze attenuanti generiche, in relazione ai reati di evasione e di possesso di falso documento di identità.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazion alla mancanza di adeguata motivazione quanto alla responsabilità dell’imputato ed alla sussistenza di cause di proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è palesemente inammissibile, suscettibile di trattazione de plano. La sentenza impugnata ha recepito l’accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., subordinato alla rinuncia a tutti i motivi di gravame diversi da quelli afferenti al trattamento sanzionatorio; peraltro, la Corte di merito ha sinteticamente dato atto del compendio probatorio, circostanza del tutto sfuggita alla difesa che, in ricorso, non ha neanche individuato quale causa di proscioglimento, nel caso in esame, si sarebbe verificata. Ne discende, quindi, l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 05//04/2024
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Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente