Ricorso inammissibile: quando la valutazione della recidiva è insindacabile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso per essere accolto deve contenere censure specifiche e non limitarsi a contestare genericamente le valutazioni del giudice di merito. Il caso in esame ha portato a una dichiarazione di ricorso inammissibile, poiché la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione completa e autonoma su punti cruciali come la recidiva e la continuazione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso in Cassazione. L’appello si concentrava, tra le altre cose, sulla valutazione della pena, sostenendo che la corte territoriale non avesse adeguatamente motivato la sua decisione in merito alla recidiva e alla continuazione tra i reati.
Secondo il ricorrente, la sentenza di secondo grado non avrebbe condotto un’analisi autonoma, ma si sarebbe limitata a confermare quanto già deciso in primo grado. L’obiettivo era ottenere una revisione della pena applicata.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto, la sentenza della Corte d’Appello conteneva una valutazione sia autonoma che motivata. Questo rigetto ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è chiara e diretta. I giudici hanno specificato che la sentenza d’appello aveva compiutamente analizzato la questione della recidiva (a pagina 5 del provvedimento impugnato) e della continuazione (a pagina 6). In particolare, la Corte d’Appello aveva dato conto della pericolosità del soggetto, fondando la propria valutazione anche sui suoi precedenti penali.
La Cassazione ha quindi ritenuto che il ricorso fosse privo di fondamento, poiché le critiche mosse erano generiche e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche esposte nella sentenza impugnata. In sostanza, il ricorso non ha individuato vizi concreti nella decisione, ma ha solo riproposto una diversa interpretazione non ammessa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso inammissibile era l’unica conclusione possibile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che per contestare efficacemente una sentenza in Cassazione non è sufficiente esprimere un dissenso generico, ma è necessario individuare vizi specifici di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione). In secondo luogo, sottolinea l’importanza dell’autonoma valutazione del giudice d’appello: quando questa è presente e ben argomentata, come nel caso di specie sulla recidiva, diventa molto difficile scalfirla. Infine, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve da monito contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che hanno il solo effetto di sovraccaricare il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata conteneva già una valutazione autonoma e motivata sui punti della recidiva e della continuazione, rendendo le critiche generiche e infondate.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello nella sua valutazione?
La Corte d’Appello ha basato la sua valutazione sulla pericolosità del ricorrente, tenendo conto anche dei suoi precedenti penali per motivare la decisione sulla recidiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17587 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 28/05/1971
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 39042/24 – HAZIRI Baskim
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.
337 e 635 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che il primo motivo, che prospetta l’insussistenza
dell’elemento soggettivo in relazione sia alla resistenza a pubblico ufficiale che al danneggiamento, è meramente reiterativo dell’atto di appello e non si
confronta adeguatamente con la motivazione dell’impugnata sentenza che ha disatteso le relative censure difensive con argomentazioni prive di vizi logiche
e corrette sul piano giuridico alla luce di una puntuale lettura delle emergenze acquisite (cfr. p. 4-5 della sentenza);
Ritenuto, quanto alla pena, che la sentenza impugnata, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, contiene un’autonoma e motivata valutazione in punto di recidiva (cfr. p. 5 della sentenza, in cui si dà conto della pericolosità del ricorrente anche in relazione ai suoi precedenti penali) noncè in relazione alla continuazione (cfr. p. 6 della sentenza);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025