Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Rivalutare la Salute
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i limiti del giudizio di legittimità. Il caso in esame chiarisce perché un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti, come le condizioni di salute, anziché denunciare un vizio di legge. Analizziamo questa importante ordinanza.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso di un soggetto avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente lamentava, in sostanza, un’errata valutazione delle proprie condizioni di salute da parte del giudice precedente. Il suo appello alla Corte di Cassazione era fondato su quella che definiva una “asserita illogicità della motivazione”, sostenendo che la sua situazione sanitaria meritasse una considerazione differente.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato gli argomenti e li ha liquidati rapidamente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione cruciale nel nostro sistema giudiziario: quella tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso non evidenziava alcuna reale contraddizione o errore logico nel ragionamento del Tribunale di Sorveglianza. Piuttosto, si limitava a proporre una “diversa valutazione delle condizioni di salute”, chiedendo di fatto alla Cassazione di sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito. Questo, però, esula completamente dalle funzioni della Suprema Corte.
Le Motivazioni
La Corte ha specificato che gli argomenti del ricorrente erano “manifestamente infondati”. L’illogicità della motivazione, per essere un valido motivo di ricorso in Cassazione, deve emergere in modo palese dal testo del provvedimento impugnato, senza la necessità di riesaminare gli atti o di compiere nuove valutazioni fattuali. Nel caso di specie, il ricorrente non è riuscito a individuare un vizio nel “percorso logico” della decisione, ma ha semplicemente espresso il suo disaccordo con le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Sorveglianza. Un simile approccio trasforma il ricorso di legittimità in un inammissibile terzo grado di giudizio di merito, snaturando la funzione della Corte di Cassazione, che è quella di garante della corretta applicazione della legge e non di giudice dei fatti.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. Oltre al rigetto dell’appello, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte ha imposto il versamento di una somma significativa, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere costruito su solidi motivi di diritto, attaccando i vizi di legittimità della decisione (come la violazione di legge o un’illogicità manifesta e intrinseca della motivazione) e non può mai diventare un pretesto per chiedere ai giudici supremi di riesaminare i fatti e le prove già valutate nei gradi precedenti.
 
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle proprie condizioni di salute?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove, come le condizioni di salute. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della decisione precedente, non sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Cosa si intende quando un ricorso è dichiarato “manifestamente infondato”?
Significa che le argomentazioni presentate dal ricorrente sono così palesemente prive di fondamento giuridico che non è necessaria un’analisi approfondita per respingerle. Si tratta di motivi che non rientrano tra quelli consentiti per un ricorso in Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata a pagare tutte le spese del procedimento e, inoltre, a versare una somma di denaro, a titolo di sanzione, alla Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel dispositivo della decisione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3612 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3612  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal te del provvedimento impugNOME e neanche dalle deduzioni spese in ricorso che si limita a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa valutazione delle condizioni di salute del ricor senza, però, individuare vizi nel percorso logico della decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.