Ricorso Inammissibile: Quando la Valutazione della Pena Non Si Può Discutere in Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta una barriera procedurale che impedisce alla Corte di Cassazione di entrare nel merito di una questione. Questo concetto è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità, come evidenziato da una recente ordinanza che ha respinto le doglianze di un imputato sulla valutazione del trattamento sanzionatorio. Analizziamo insieme la decisione per capire perché non sempre è possibile contestare la pena inflitta.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. Le censure del ricorrente non riguardavano la ricostruzione dei fatti o la sua colpevolezza, ma si concentravano esclusivamente su due aspetti: la valutazione del trattamento sanzionatorio e l’applicazione della recidiva. In sostanza, l’imputato riteneva la pena eccessiva e contestava il modo in cui i suoi precedenti penali avevano influito sulla decisione del giudice.
La Decisione della Corte e il Principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito alle lamentele dell’imputato, ma ha stabilito che tali lamentele non potevano essere formulate in quella sede. La Corte ha infatti ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il primo, svolto dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, si occupa di accertare i fatti e determinare la pena. Il secondo, di competenza esclusiva della Cassazione, ha il solo compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni dell’inammissibilità. In primo luogo, la determinazione della pena è un’attività che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito. Questi ha il dovere di fornire una motivazione che sia “congrua e adeguata”, cioè sufficiente e logicamente coerente. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano motivato la loro scelta sanzionatoria basandosi su “corretti criteri di inferenza” e senza cadere in una “manifesta illogicità”. Pertanto, la valutazione era insindacabile in sede di legittimità.
In secondo luogo, anche per quanto riguarda la recidiva, la Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero legittimamente considerato i precedenti specifici dell’imputato. Questi erano stati ritenuti indicativi di una “scelta di vita volontaria e consapevole” e di una “accresciuta pericolosità sociale”. Anche questa è una valutazione ponderata di merito, che non può essere messa in discussione davanti alla Cassazione.
Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale: non ci si può rivolgere alla Suprema Corte per lamentare semplicemente una pena ritenuta troppo severa. Il ricorso inammissibile scatta quando le censure, come in questo caso, mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle scelte discrezionali del giudice di merito, anziché denunciare un vizio di legge o un’irragionevolezza palese della motivazione. Le conseguenze di tale inammissibilità sono onerose: il ricorrente, oltre a vedere confermata la condanna, è stato obbligato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., a pagare le spese processuali e a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la misura della pena decisa da un giudice?
No, di norma non è possibile. La valutazione della pena rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Si può ricorrere in Cassazione solo se la motivazione fornita dal giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non per chiedere una diversa valutazione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. La Corte, in questo caso, non entra nella questione per stabilire chi ha ragione, ma si ferma a una valutazione preliminare, respingendo l’impugnazione per ragioni procedurali o perché le lamentele sollevate non rientrano tra quelle consentite nel giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del Codice di Procedura Penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 130)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perc contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del trattamento sanzionatorio, rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza.
I giudici di merito hanno legittimamente applicato la contestata recidiva sulla scorta dei precedenti specifici a carico dell’imputato i quali, avuto riguardo commissione del delitto per cui si procede, sono stati ritenuti indicativi di una sc di vita volontaria e consapevole con conseguente accresciuta pericolosità sociale del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024