Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità dei Motivi è Fondamentale
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento cruciale per la difesa, ma la sua efficacia dipende dal rispetto di requisiti formali e sostanziali ben precisi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine: un ricorso inammissibile per genericità non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa ordinanza per comprendere l’importanza della specificità dei motivi di gravame.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per un reato previsto dal d.lgs. 159/2011, si era rivolto alla Corte d’Appello per contestare la sentenza di primo grado. La Corte territoriale aveva parzialmente accolto le sue doglianze, confermando la condanna ma riducendo la pena attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Non soddisfatto, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una motivazione “alquanto generica” da parte dei giudici d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto più profili. I giudici hanno evidenziato come l’atto di impugnazione fosse completamente privo di specificità. L’appellante si era limitato a una censura vaga, senza adempiere all’onere di indicare con precisione il contenuto dell’impugnazione precedente e la decisività dei motivi che la Corte d’Appello avrebbe trascurato. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità del Ricorso
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Per evitare un ricorso inammissibile, l’atto deve contenere “la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica”. Non basta una critica generica alla sentenza impugnata; è necessario:
1. Specificare il contenuto dell’impugnazione presentata in appello.
2. Dimostrare la decisività del motivo che si assume non sia stato adeguatamente considerato.
3. Consentire alla Corte un’autonoma individuazione delle questioni non risolte.
Nel caso di specie, l’appellante non ha rispettato questi requisiti. Inoltre, la Corte ha osservato che le uniche doglianze specifiche sollevate in appello, relative alla dosimetria della pena, erano state di fatto accolte, sebbene non nella massima estensione richiesta. La Corte territoriale aveva congruamente motivato le ragioni di tale parziale accoglimento, rendendo l’ulteriore ricorso privo di fondamento.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Appello Generico
Questa ordinanza offre un monito importante: la presentazione di un ricorso non può essere un atto formale e superficiale. La mancanza di specificità non solo ne causa l’inammissibilità, impedendo al giudice di entrare nel merito della questione, ma espone anche il ricorrente a sanzioni economiche. La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende è prevista per i casi di colpa nell’esercizio del diritto di impugnazione, sanzionando l’abuso dello strumento processuale. Per gli operatori del diritto, e per i loro assistiti, questa decisione rafforza la necessità di redigere atti di impugnazione chiari, dettagliati e giuridicamente solidi, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un inutile aggravio di costi.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente per la sua “a-specificità”, ovvero quando non indica in modo chiaro e preciso le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno dell’impugnazione.
Cosa si intende per onere di specificare il contenuto dell’impugnazione?
Significa che il ricorrente deve illustrare nell’atto quali erano i motivi specifici presentati nel precedente grado di giudizio (l’appello) e dimostrare perché la mancata o errata valutazione di tali motivi da parte del giudice precedente sia stata decisiva per l’esito del processo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione punisce l’aver intrapreso un’azione legale in modo irrituale o temerario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25397 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25397 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME NOMECOGNOME nato a TEANO il 26/04/1994 avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello ha confermato la sua condanna per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e riparametrato la pena inflitta riconoscendo allo stesso le circostanze attenuanti generiche e lamenta che «la motivazione Ł alquanto generica. La sentenza si riferisce alle modalità del fatto»;
ritenuto il motivo inammissibile sotto piø profili, in primo luogo per la sua totale aspecificità, poichØ la censura di omessa motivazione da parte del giudice dell’appellodeimotiviarticolati con l’atto di gravame onera ilricorrentedella necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività delmotivonegletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto diricorsocontenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); ciò che il ricorrente non ha fatto;
considerato, sotto altro profilo, che le uniche doglianze dedotte in appello e non oggetto di rinuncia (quelle inerenti alla dosimetria della pena) sono state, sia pur parzialmente, accolte e la Corte territoriale ha motivato congruamente sulla ragione per la quale ha ritenuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche con riduzione non nella massina estensione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI