Ricorso inammissibile: perché la specificità dei motivi è cruciale
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un requisito fondamentale: la specificità dei motivi di ricorso, come previsto dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Torino per un reato previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia (art. 95 d.P.R. 115/2002). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, il suo atto di impugnazione è stato giudicato dalla Suprema Corte del tutto carente.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una constatazione netta: l’atto di impugnazione era completamente privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto necessari a supportare la richiesta. In altre parole, il ricorrente non ha spiegato in modo chiaro e specifico perché, a suo avviso, la Corte d’Appello avesse sbagliato. Di conseguenza, oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione sul dettato dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma disciplina la forma dell’impugnazione e prescrive in modo esplicito che i motivi debbano essere enunciati con l’indicazione specifica delle censure proposte. Non basta, quindi, indicare genericamente una norma che si presume violata; è necessario articolare un ragionamento logico-giuridico che metta in relazione i fatti del processo con la presunta violazione di legge.
I giudici hanno inoltre sottolineato come questa esigenza di specificità sia stata progressivamente rafforzata dal legislatore, prima con la legge n. 103 del 2017 e poi con il d.lgs. n. 150 del 2022 (la cosiddetta ‘Riforma Cartabia’). L’obiettivo di queste riforme è chiaro: disciplinare in modo più stringente il contenuto dell’atto di impugnazione per evitare ricorsi generici, dilatori o esplorativi, garantendo così l’efficienza del sistema giudiziario. Un ricorso che non soddisfa questi requisiti è, per definizione, inammissibile e non può essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario in materia penale. La redazione di un ricorso non è un atto formale da prendere alla leggera. È indispensabile che l’atto sia redatto con la massima cura, precisione e completezza, esponendo in modo dettagliato ogni singola censura mossa alla sentenza impugnata. In mancanza di tale specificità, il rischio non è solo quello di vedere la propria istanza respinta, ma anche di incorrere in sanzioni economiche. Per gli avvocati, ciò significa un’enorme responsabilità nella preparazione dell’atto; per i cittadini, la consapevolezza che il successo di un’impugnazione dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate al giudice.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era totalmente privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che avrebbero dovuto sostenerlo, violando così il requisito di specificità dei motivi richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Secondo quanto stabilito dalla Corte, la persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo specifico caso pari a 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per presentare un ricorso valido in appello?
La legge, e in particolare l’art. 581 del codice di procedura penale, richiede che l’atto di impugnazione enunci i motivi con l’indicazione specifica delle censure proposte, fornendo argomentazioni dettagliate sia in fatto che in diritto per contestare la decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33285 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33285 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PRIOLO COGNOME il 13/11/1976
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa il 19 ottobre 2023 dal locale Tribunale nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 200 n. 115.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso (Inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.) è del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fat sorreggono ogni richiesta. L’art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la f dell’impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l’indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – era stata rafforzata dalla legge 23 giu 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l’art. 581 del codice di rito, inte disciplinare in modo più stringente il contenuto dell’atto di impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Prsifierte