Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30734 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della pena responsabilità e di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requ specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. p sono consentiti in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata no solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manc di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazi delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, peraltro, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricors cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazio non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogic che, in particolare, l’onere argomentativo del giudice deve ritene adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena infe alla media edittale;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, c argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinc (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.