Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13752 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13752 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 17/09/1980 COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/01/1961
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano con separati ricorsi, a mezzo dei propri difensori, la sentenza della Corte di appello di Salerno del 13 marzo 2024, con la quale, a definizione del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione relativo anche ad altri coimputati, essendo già stati ritenuti responsabili dei reati loro ascritti riferiti all’acquisto di tabacchi esteri lavorati di contrabband è stata rideterminata la pena con riguardo al capo 3), quanto al COGNOME, e al capo 6), quanto al COGNOME, restando tutti assolti per il capo 7) perché il fatto non sussiste.
2. In particolare, con due motivi, NOME COGNOME deduce la manifesta illogicità della motivazione, frutto di una affermata ricostruzione arbitraria dei fatti e la violazione dell’art. 129 cod.proc.pen., per cui si sarebbe dovuto motivare in ordine alla possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste e perché l’imputato non lo aveva commesso. NOME COGNOME con il proprio ricorso, ha dedotto, con due motivi, ragioni di critica analoghe a quelle denunciate dal ricorso di NOME COGNOME evidenziando la carenza motivazionale della sentenza impugnata.
I ricorsi nono inammissibili per assoluto difetto di specificità.
Va confermato il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024). In particolare, posto che ciascun ricorso deduce contemporaneamente vizio di motivazione, senza specificazioni ulteriori aderenti a specifici punti della sentenza impugnata, va pure ricordato il principio secondo il quale, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborar l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi de motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, al fine
della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606 cod. proc. pen. il
“Protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17
dicembre 2015- Sez. 2-, n. 38676 del 24/05/2019; Rv. 277518 – 02).
5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen. l’onere, per ciascun ricorrente, del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025.