Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21365 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21365 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MOLFETTA il 07/05/1969
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME le cui ragion
sono state ribadite con memoria tempestivamente depositata;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della
causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è privo dei requisi specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non che,
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, pe
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità
delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto
di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep 2016, COGNOME, Rv. 266820 – 01; Sez. 2, n. 41489 del 26/06/2018, COGNOME, Rv. 274261 – 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269848 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare le considerazioni esaustive ed accurate riportate a pag. 6 con le qua si rigetta l’invocato riconoscimento della causa di non punibilità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.