Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2020 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CATANIA avverso l’ordinanza in data 05/06/2023 del TRIBUNALE DI CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME impugna l’ordinanza in data 05/06/2023 del Tribunale di Catania che, in sede di riesame, ha riformato l’ordinanza in data 08/05/2023 del G.i.p. del Tribunale di Catania, sostituendo con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria la misura cautelare della custodia in carcere originariamente disposta per il reato di usura aggravata.
Deduce:
Vizio di motivazione con riguardo all’aggravante dello stato di bisogno.
Con un unico motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ritenuto con motivazione inadeguata la sussistenza dell’aggravante dello stato di bisogno. Si assume l’insussistenza dell’aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e per carenza d’interesse.
1 COGNOME
1.1. Va rilevato, anzitutto, che Va rimarcato, invero, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in forza del quale il ricorrente ha l’onere di dedurre non soltanto le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Indicazione del tutto mancante nell’impugnazione in esame, dal che discende che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen..
1.2. A ciò si aggiunga che il ricorrente si limita a dedurre la non configurabilità dell’aggravante dello stato di bisogno, senza tuttavia rappresentare quali conseguenze -in punto di sopravvivenza della misura cautelare ovvero di elisione delle esigenze cautelari- provocherebbe l’accoglimento del motivo.
A fronte di tale evenienza, va ricordato che «In tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'”an” o sul “quomodo” della misura. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell’indagato all’interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata)», (Sez. 2 – , Sentenza n. 17366 del 21/12/2022 Cc., dep. il 2023, Rena, Rv. 284489 – 01).
Alla luce di ciò, la già evidenziata mancanza di alcuna precisazione circa l’incidenza che avrebbe l’esclusione dell’aggravante dello stato di bisogno nell’an o nel quomodo della misura conduce all’inammissibilità del ricorso.
COGNOME Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023 .I1Carsigliere estensore COGNOME
La Presidente