Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29426 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29426 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Presidente – Sent. n. sez. 2027/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 23/03/2025 del TRIBUNALE di Roma
Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME che depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 23 marzo 2925 rigettava l’istanza di revoca della sentenza di condanna di COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. emessa dal Tribunale di Roma il 10 marzo 223, definitiva il 9 settembre 2023.
Secondo il Tribunale , infatti, la condotta tenuta da COGNOME aveva una sua rilevanza penale nel perimetro dell’art. 495 cod. pen. e non in quello dell’art. 75 D.Lgs 159/2011, il cui art. 1 lett. a) Ł stato attinto dalla pronuncia di incostituzionalità n. 24/2019.
Infatti, il COGNOME non avrebbe solo violato la regola di non essere dedito a traffici delittuosi, ma ha violato una specifica disposizione normativa, l’art. 495 cod. pen., appunto, commettendo un reato.
Circa, poi, le ulteriori condanne per il reato di cui all’art. 75 D.Lgs 159/2011 affermava che non erano state attinte dalla declaratoria di incostituzionalità.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia articolando un unico motivo di doglianza.
2.1 Con tale motivo lamenta la violazione degli artt. 75 comma 1 e 2 D.Lgs. 159/2011 e 673 cod. proc. pen.
Il ricorrente aveva adito il Tribunale di Roma chiedendo la revoca delle condanne per i reati di cui all’art. 75 D.Lgs. 159/2011 in ragione della declaratoria di incostituzionalità della norma.
Il giudice dell’esecuzione, per contro, avrebbe valutato solo la sentenza di cui all’art. 495 cod pen e non le ulteriori, che erano l’effettivo oggetto della pronuncia.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
Ai fini della configurabilità dell’ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi, in quest’ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, COGNOME, Rv. 230751 01)
La doglianza svolta dal ricorrente Ł del tutto generica e priva di specificità, infatti si limita ad indicare le sentenze di cui ai punti 21 e segg. del casellario, in quanto afferenti alla categoria di pericolosità attinta dalla pronuncia della Corte Cost. 24/2019 senza neppure indicarne gli estremi.
Per contro, l’impugnato provvedimento afferma che la pronuncia oggetto dell’istanza di revoca non avrebbe colpito le condotte imputate al ricorrente; a fronte di tale affermazione sarebbe stato onere del medesimo di indicare puntualmente e specificamente, anche al fine della autosufficienza del ricorso, quali condanne sarebbero venute meno e come avrebbero inciso sulla condanna di cui all’oggetto; il Tribunale di Roma ha poi sottolineato come le ulteriori condanne per il reato di cui all’art. 75 d.lgs 159/2011 non sarebbero state attinte dalla declaratoria di incostituzionalità.
A fronte di tali recise asserzioni contenute nell’impugnato provvedimento sarebbe stato onore del ricorrente contrapporre argomentazione specifiche e direttamente attingenti le motivazioni, in maniera da confutarle; al contrario nel ricorso viene citata la pronuncia della Corte Costituzionale ma non indicate le pronunce da revocare ovvero le ragioni specifiche della revoca.
Per le ragioni testŁ esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonchØ della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’11 giugno 2025