Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità è la Chiave per la Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa alle regole procedurali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: la specificità dei motivi. Un ricorso inammissibile non è solo un’opportunità persa, ma comporta anche conseguenze economiche. Analizziamo questa decisione per capire come evitare errori che possono compromettere l’esito di un’impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, sperando in un annullamento della decisione. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato redatto in modo da riproporre, quasi integralmente, le stesse argomentazioni già esposte e respinte nel giudizio d’appello.
La Decisione e le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La conseguenza non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione evidenzia come il giudizio di legittimità non sia una terza istanza di merito dove si possono semplicemente ripresentare le proprie lamentele, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione sul principio di specificità dei motivi, sancito dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, i motivi del ricorso erano “intrisi di genericità” e costituivano una “sostanziale riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d’appello”.
In pratica, il ricorrente non ha formulato una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza d’appello. Si è limitato a ripetere le proprie tesi difensive, senza spiegare perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato dal punto di vista giuridico. La Cassazione ha sottolineato che la “pedissequa riproduzione” dei motivi d’appello non assolve alla funzione tipica del ricorso di legittimità, che è quella di criticare in modo mirato la sentenza impugnata.
I giudici hanno inoltre osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione “compiuta e non manifestamente illogica” su tutti i punti contestati, come la distribuzione dei prodotti tra magazzino e area di esposizione e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). Di fronte a una motivazione adeguata, un ricorso generico non può che essere considerato apparente e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile articolarle in modo tecnicamente corretto, confrontandosi punto per punto con la motivazione della sentenza che si intende impugnare. Il ricorso di legittimità deve evidenziare vizi specifici (violazione di legge o vizi di motivazione) e non può essere una semplice riproposizione di doglianze generiche. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, chiudendo definitivamente ogni porta a una revisione del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e costituivano una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate in appello, senza una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ di ricorso in Cassazione?
Significa che il ricorso deve contenere una critica mirata e ragionata della decisione contestata, indicando con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della motivazione, e non può limitarsi a riproporre le stesse lamentele già esaminate nel grado precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 16/04/1987
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto p della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. c.p.p.: come emerge dall’esame della sintesi dei motivi d’appello operata n sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzio dei cahiers de doléances presentati alla Corte d’appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non p essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendo stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sente oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01 Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01); la Corte, peraltro, ha forn compiuta e non manifestamente illogica giustificazione della propria decisione s relativi punti (sulla distribuzione dei prodotti tra il magazzino e l’ esposizione e sulla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. a pg. rispettivamente);
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così de iso il 3 giugno 2025
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