Ricorso Inammissibile: Perché la Genericità dei Motivi Porta al Rigetto
Quando si presenta un appello contro una sentenza, la forma è sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e ripetitivi. Questa ordinanza offre un’importante lezione sulla necessità di formulare impugnazioni specifiche e argomentate, pena il rigetto immediato senza neanche entrare nel merito della questione.
Il Caso in Esame: Un Appello Senza Specificità
Il caso analizzato riguarda un individuo che ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato giudicato fin da subito carente di un requisito essenziale: la specificità dei motivi. Secondo i giudici supremi, il ricorso non era altro che una riproduzione delle stesse lamentele (i cosiddetti cahiers de doléances) già sottoposte ai giudici del secondo grado, senza un’effettiva critica argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
La Violazione delle Norme Procedurali
La Corte ha evidenziato come tale approccio violi direttamente le prescrizioni del codice di procedura penale, in particolare l’articolo 581. Questa norma impone che i motivi di impugnazione contengano un’esposizione chiara e puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Ripetere semplicemente le doglianze precedenti, senza confrontarsi con la logica della decisione appellata, rende i motivi non specifici ma solo apparenti, svuotando l’appello della sua funzione.
La Valutazione del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione non si è limitata a constatare la genericità del ricorso. Ha anche osservato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, fornito una giustificazione completa e logica su tutti i punti che il ricorrente aveva sollevato. In particolare, la sentenza di secondo grado aveva adeguatamente motivato:
1. L’aggravante contestata: Giustificata sulla base di un parametro oggettivo come la distanza tra i soggetti coinvolti.
2. Il diniego di un’attenuante: Esclusa a causa dell’entità del danno e in virtù della già avvenuta concessione delle attenuanti generiche.
3. La mancata sospensione condizionale della pena: Impedita dalla presenza di precedenti penali ostativi.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto costruire un’argomentazione critica puntuale, dimostrando l’illogicità o l’erroneità del ragionamento dei giudici d’appello, cosa che non è avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della Cassazione risiede nel principio per cui un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere a una funzione critica. Non è sufficiente esprimere dissenso; è necessario demolire, o quantomeno incrinare, l’impianto logico-giuridico della sentenza che si contesta. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già vagliati e respinti è considerato un atto processuale inutile, che non merita di essere esaminato nel merito. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano solo apparenti e non assolvevano alla loro tipica funzione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione del provvedimento è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e una profonda analisi critica della sentenza impugnata. La pigrizia argomentativa o la semplice riproposizione di vecchie tesi non solo non portano al risultato sperato, ma comportano anche significative conseguenze economiche. Per gli operatori del diritto, questo caso riafferma l’importanza di costruire ricorsi solidi, specifici e capaci di dialogare criticamente con le decisioni giudiziarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non specifici come richiesto dal codice di procedura penale, e si limitavano a riprodurre le stesse argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio senza criticare puntualmente la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘generici’ e ‘ripetitivi’?
Significa che le argomentazioni non affrontano in modo specifico il ragionamento giuridico della sentenza che si contesta, ma si limitano a riproporre le stesse lamentele già esaminate e respinte, omettendo di svolgere una critica puntuale e motivata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32067 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32067 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COSENZA il 10/02/1963
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto p della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. c.p.p.: come emerge dall’esame della sintesi dei motivi d’appello operata n sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzio dei cahiers de doléances presentati alla Corte d’appello; in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifi soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato che la Corte, peraltro, ha fornito una compiuta e non manifestamente illogica giustificazione della propria decisione su ciascuno punti sollevati dal ricorso (cfr. pg . 5 e 6, ove (i) la distanza tra i contraenti indicata quale parametro che giustifica l’aggravante contestata, (ii) l’atten invocata – art. 62 n. 4 cod. pen- è esclusa per l’entità del danno e concessione delle attenuanti generiche, (iii) la sospensione condiziona esclusa per la pluralità di precedenti ostativi);
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025 Il Consig ‘ere stensore GLYPH
Il Presidente