Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26947 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26947 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il 11/10/1995
avverso l’ordinanza del 17/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il Gip aveva rigettato la richiesta volta alla dichiarazione di inefficacia della misura cautelare disposta nei confronti del suddetto giusto provvedimento del 17 aprile 2024 in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990, per violazione dell’art. 297 co. 3 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha rilevato un duplice profilo di inammissibilità: per un verso ha evidenziato trattarsi della mera riproposizione letterale delle ragioni esposte nella istanza de libertate, senza specificare i punti o i capi della decisione cui si riferiva l’impugnazione e senza una analisi critica del provvedimento impugnato; per altro verso si è affermato che le doglianze, prive della allegazione della esistenza delle condizioni di applicazione della “retrodatazione” non consentivano di apprezzare il presupposto della anteriore desumibilità degli atti.
Avverso l’ordinanza suddetta è stato proposto ricorso nell’interesse del Puglieselaffidato a un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Assume la difesa che l’appello non poteva riguardare elementi nuovi assumendo che gli elementi acquisiti hanno riguardato il contenuto di due ordinanze che hanno configurato gli stessi fatti, gli stessi reati e le stesse risultanze investigative, come si desume dalla sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Cosenza che ha condannato il ricorrente alla pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione oltre tremila euro di multa e le contestazioni relative all’ordinanza del 17.4.2024 emessa dal Gip Distrettuale di Catanzaro ha riguardato ventiquattro capi di imputazione e che anche in questo caso le contestazioni si riferiscono alla detenzione di stupefacentipltre che alla contestazione associativa.
Il P.G. in persona della sostituta NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità avuto riguardo alla sua genericità. Il ricorso, ancora una volta, si limita a riproporre le medesime aspecifiche doglianze senza confrontarsi con il provvedimento impugnato.
Sul punto è il caso di rammentare che come è stato autorevolmente sancito da Sez. U. n. 6402 del 30/04/11997, COGNOME e altri, Rv. 207944, infatti, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto
dovendo il sindacato demandato a questa Corte essere limitato, per espressa previsione del legislatore a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per fondare il suo convincimento.
Il ricorso proposto nell’interesse del Pugliese, al netto della dedotta violazione di legge, adduce argomenti che, oltre che connotati da patente genericità, sono reiterativi di quelli già svolti con l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. e non si confron con gli argomenti posti a fondamento del provvedimento impugnato sorretto da argomenti non manifestamente illogici e congrui richiami giurisprudenziali.
Deve farsi applicazione nel caso di specie del consolidato principio di diritto .-secondo cui «e inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (così, Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268823 secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).
2. Sotto altro profilo va ricordato che questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio secondo cui in tema di pluralità di misure cautelare emesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall’art. 297 co. 3 , cod. proc. pen. consistente nel concorso formale di reati, del reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguirne altri (Sez. U n. 23166 rel 28/05(2020 Rv. 279347 – 02).
E’ stato, inoltre, precisato che costituisce onere della parte che, nel procedimento di riesame, invochi l’applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell’esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilità dall’ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l’ordinanza successiva (sez. 5, n. 49793 del 5/6/2013, Spagnolo, Rv. 257827; sez. 3, n. 18671 del 15/1/2015, COGNOME, Rv. 263511; sez. 2, n. 6374 del 28/1/2015, COGNOME, Rv. 262577, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desunnibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all’interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell’informativa finale della polizia giudiziaria,
contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispet quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità).
Di tutto ciò non vi è traccia nelle istanze difensive con le quali il ricorr limita a reiterare il tema della desumibilità degli elementi posti a fondamento richiesta di retrodatazione dalla sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Cosenza i che la Corte di appello di Catanzaro in data 6 aprile 2022 ha riformato in pe condannando il Pugliese alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro mila di multa, sulla scorta della altrettanto generica affermazione che “l ordinanze hanno disposto una misura cautelare per lo stesso fatto benc diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi comme anteriormente alla prima ordinanza.
Il ricorso è dunque inammissibile perché ricalca la genericità dei motivi appello cautelare che hanno indotto il Tribunale a dichiararlo inammissibile poiché doglianze difensive non consentivano di apprezzare il presupposto della anterio desumibilità degli atti.
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende nonché la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di c all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. cod. proc. pen.
Deciso il 14 maggio 2025
NOME