Ricorso Inammissibile: la Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una situazione in cui un’impugnazione viene respinta prima ancora che il giudice ne valuti il contenuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per approfondire questo tema, ribadendo un principio fondamentale: la specificità dei motivi di ricorso non è una mera formalità, ma un requisito essenziale per l’accesso alla giustizia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una generica ‘violazione di legge’ e un ‘vizio di motivazione’ riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione non andava oltre questa enunciazione di principio, omettendo di indicare concretamente quali fossero gli elementi della sentenza impugnata ritenuti errati e per quali ragioni.
La Decisione della Corte e le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione netta: il motivo presentato era ‘del tutto generico’. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello descritta come ‘adeguata e congrua’, il ricorrente non ha fornito gli strumenti per consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
La conseguenza diretta di questa declaratoria non è stata solo la conferma della sentenza precedente, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo dimostra come un ricorso inammissibile non sia un’azione priva di conseguenze, ma comporti oneri economici significativi.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna un provvedimento di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La Cassazione ha ribadito che la genericità dell’impugnazione ne impedisce la valutazione. Il giudice dell’impugnazione non può e non deve ‘ricercare’ autonomamente le ragioni della doglianza, che devono invece emergere in modo chiaro e inequivocabile dall’atto stesso. Un ricorso formulato in termini vaghi, che si limita a denunciare un vizio senza articolarlo, non consente al giudice di esercitare la sua funzione di controllo, rendendo l’atto processuale inutilizzabile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, chiarezza e un’analisi puntuale del provvedimento che si intende contestare. La genericità non è solo un errore stilistico, ma un vizio procedurale fatale che porta a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo esito non solo preclude la possibilità di ottenere una riforma della decisione sfavorevole, ma aggrava la posizione del ricorrente con ulteriori sanzioni economiche. La specificità dei motivi è, dunque, il presupposto indispensabile per un efficace esercizio del diritto di difesa in ogni fase del procedimento.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti prescritti dalla legge, come nel caso specifico, la mancanza di motivi specifici come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Significa che le censure formulate contro la sentenza impugnata non sono sufficientemente dettagliate e non indicano gli elementi specifici su cui si basano, impedendo così al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6870 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6870 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 25/10/1974
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Presidente