Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, la forma è sostanza. Un ricorso formulato in modo vago e impreciso è destinato a scontrarsi con una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo la porta a qualsiasi discussione nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto perfetto per analizzare questo principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Venezia. L’appellante lamentava, come unico motivo di doglianza, la mancata valutazione da parte dei giudici di merito di alcune cause di non punibilità a suo favore. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato elementi che avrebbero potuto portare a un proscioglimento.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se esistessero o meno le cause di non punibilità), ma si ferma a un gradino prima, analizzando la struttura stessa dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici supremi, il motivo di ricorso era affetto da ‘genericità per indeterminatezza’.
I Requisiti dell’Art. 581 c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In parole semplici, non basta dire che una sentenza è sbagliata; bisogna spiegare nel dettaglio perché, indicando con precisione quali parti della motivazione si contestano e su quali basi giuridiche e fattuali si fonda la critica.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a enunciare una critica generica, senza però fornire gli strumenti per valutarla. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, l’imputato non ha indicato gli elementi specifici che avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa. Questa vaghezza ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato, ovvero di verificare se la decisione impugnata fosse affetta da vizi logici o giuridici. Mancando una critica puntuale e argomentata, il ricorso si è risolto in un atto sterile, incapace di innescare una reale revisione del giudizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque operi nel diritto: un’impugnazione deve essere un atto ‘chirurgico’, non una lamentela generica. La sua redazione richiede un’analisi approfondita della sentenza da contestare, individuando con precisione i punti deboli e costruendo un’argomentazione solida e autosufficiente. Un ricorso inammissibile non solo priva l’assistito della possibilità di far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa succede se un motivo di ricorso è formulato in modo troppo generico?
Se un motivo di ricorso è generico e indeterminato, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che il giudice non esamina il merito della questione, ma si limita a constatare il difetto formale dell’atto, chiudendo il procedimento.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla mancata valutazione di cause di non punibilità, era privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. d) del codice di procedura penale. Non indicava gli elementi concreti a base della censura, impedendo alla Corte di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44689 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44689 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ZEVIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata valutazione di cause di no punibilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’a comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sente impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censur formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente