Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge, non i fatti del processo. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un approccio superficiale possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di specificità richiesti e perché non basta semplicemente dissentire da una sentenza per ottenere una revisione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nei confronti di una donna per condotte violente e minacciose. Questi atti erano stati posti in essere in reazione a un controllo su un veicolo e alla successiva sanzione per mancanza di copertura assicurativa. Insoddisfatta della decisione di secondo grado, la donna ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza della ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminati. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le motivazioni dietro al ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, analizzando entrambi i motivi del ricorso e trovandoli entrambi affetti da ‘genericità’.
Il primo motivo criticava la valutazione della Corte d’Appello sulla correlazione tra la condotta violenta e l’atto d’ufficio del controllo. La Cassazione ha ritenuto questa critica infondata, affermando che la motivazione della sentenza impugnata era invece ‘congrua’ e ben argomentata. In sostanza, la ricorrente non aveva individuato un errore di diritto, ma aveva semplicemente contestato l’interpretazione dei fatti data dal giudice, cosa non permessa in sede di legittimità.
Il secondo motivo era ugualmente generico. Contestava la diversa valutazione delle prove rispetto a un coimputato, che era stato assolto. Anche in questo caso, secondo la Suprema Corte, il ricorso non si confrontava realmente con le argomentazioni della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre una diversa prospettazione dei fatti. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: riproporre le medesime questioni già approfonditamente affrontate nel grado precedente, senza un effettivo confronto critico con la motivazione del giudice, rende il ricorso inammissibile.
La Corte ha citato un precedente (Cass. n. 44882/2014) per rafforzare il concetto che doglianze di questo tipo, che denunciano solo apparentemente un errore logico o giuridico, non superano il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
La lezione che si trae da questa ordinanza è chiara e di grande importanza pratica. Chi intende impugnare una sentenza di fronte alla Corte di Cassazione deve formulare motivi specifici, puntuali e focalizzati su errori di diritto. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti o con la valutazione delle prove operata dai giudici di merito. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di revisione della sentenza, ma comporta anche una sicura condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. È quindi essenziale affidarsi a una difesa tecnica che sappia distinguere tra una critica di merito, non proponibile in Cassazione, e una valida censura di legittimità.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il caso nel merito perché l’appello presenta difetti procedurali o formali. Nel caso specifico, il ricorso è stato giudicato privo della necessaria specificità nei motivi.
Perché i motivi del ricorso sono stati considerati ‘generici’ in questo caso?
Perché non hanno contestato in modo puntuale e critico le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello, ma si sono limitati a riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate e respinte nel grado precedente, senza evidenziare un reale errore di diritto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La legge (art. 616 c.p.p.) prevede che la parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3523 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3523 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto dalla ricorrente è affetto da genericità in merito all’accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra le condotte violente e minacciose con l’atto di ufficio inerente al controllo del veicolo di pertinenza della ricorrente e del coimputato COGNOME e l’elevazione della sanzione per mancanza di copertura assicurativa;
ritenuto che anche il secondo motivo è ugualmente generico perché non si confronta con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza in merito alle ragioni della diversa valutazione degli elementi di prova a carico del coimputato assolto dalla medesima imputazione;
ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2026
Il Cs sigliere estensore
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