Ricorso Inammissibile: Perché la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Quando un appello si limita a ripetere argomenti già discussi e respinti, senza aggiungere nuovi elementi giuridici pertinenti, il rischio è una dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione generica, sottolineando l’importanza di formulare motivi di ricorso puntuali e ben argomentati.
Il Contesto del Ricorso
Il caso in esame nasce dal ricorso di un individuo contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite i suoi legali, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, contestando la decisione dei giudici di secondo grado. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza d’appello, basando il ricorso su una serie di critiche relative alla valutazione dei fatti e all’applicazione di norme specifiche, come l’articolo 89 del codice penale.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato attentamente il ricorso proposto, arrivando a una conclusione netta: l’impugnazione era inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto stesso. I giudici hanno individuato due vizi fondamentali che hanno minato la validità del ricorso.
La Ripetizione Generica dei Motivi
Il primo problema rilevato dalla Corte è stata la natura ripetitiva e generica dei motivi presentati. Il ricorrente, infatti, non ha fatto altro che riproporre le stesse critiche (doglianze) già avanzate nel giudizio d’appello. La Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero già risposto a tali argomentazioni in modo giuridicamente corretto, puntuale e coerente con le prove emerse durante il processo. Ripetere le stesse tesi senza contestare specificamente la logica della sentenza impugnata rende il ricorso privo della necessaria specificità.
La Mancanza di Puntuali Riferimenti Probatori
Il secondo punto critico riguarda la presunta applicabilità dell’articolo 89 del codice penale. Il ricorrente ha basato parte delle sue argomentazioni su emergenze che, secondo la Cassazione, non trovavano un riscontro puntuale in specifiche indicazioni probatorie. In altre parole, le affermazioni non erano supportate da elementi concreti e verificabili emersi durante il processo. Questa mancanza di concretezza ha contribuito a definire l’assunto come generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione basandosi sul principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione non può essere una mera riproduzione delle argomentazioni già respinte. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. In assenza di tale specificità, il ricorso si trasforma in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione.
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche due precise conseguenze economiche per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato. In secondo luogo, il versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Per gli operatori del diritto, insegna che un ricorso efficace non può limitarsi a manifestare un generico dissenso, ma deve individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, supportando ogni critica con argomentazioni giuridiche solide e riferimenti probatori concreti. Per i cittadini, il messaggio è che l’accesso alla giustizia, specialmente ai gradi più alti, è regolato da norme rigorose volte a garantire l’efficienza del sistema e a sanzionare le impugnazioni meramente dilatorie o infondate.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva in termini di evidente genericità temi critici già presentati con l’appello e respinti dai giudici di merito con argomentazioni corrette e puntuali.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa intende la Corte quando parla di ‘genericità’ e ‘aspecificità’ dei motivi di ricorso?
La Corte intende che le critiche mosse alla sentenza precedente non erano specifiche, mancavano di riferimenti puntuali a elementi probatori concreti e si limitavano a ripetere argomentazioni già valutate, senza contestare in modo mirato la logica della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35994 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MERATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché ripropone in termini di evidente genericità critici prospettati con l’appello e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridic corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguar emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, sia in relazione alla ritenuta applicabilità del disposto di cui all’ad 89 cp ( il ricorso riposa su emergenze ch trovano puntuale riscontro in specifiche indicazioni relative ai momenti di relativa acquisiz probatoria), sia con riferimento alle generiche ( rispetto al quale è immediata l’aspecificità doglianza e la genericità dell’assunto)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ad. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 luglio 2024.