Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Atto Generico
Nel processo penale, la precisione non è un optional. Ogni atto, specialmente un’impugnazione, deve rispettare requisiti formali e sostanziali ben definiti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della sua eccessiva genericità e condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Analizziamo questa decisione per capire quali lezioni pratiche se ne possono trarre.
Il Caso in Esame: un Appello Carente
La vicenda nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, l’atto non è andato oltre questa enunciazione di principio, omettendo di specificare in modo chiaro e dettagliato quali fossero gli errori concreti commessi dai giudici d’appello.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha osservato che l’unico motivo presentato era “del tutto generico”. Questa valutazione non riguarda il merito della questione, ovvero se il ricorrente avesse ragione o torto, ma si ferma a un livello preliminare: l’atto introduttivo del giudizio non era stato redatto in conformità con le norme procedurali.
Le Motivazioni: la Violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il cuore della decisione risiede nel mancato rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che l’atto di ricorso non indicava gli elementi necessari per consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi alla sentenza precedente e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta adeguata, sia sulla responsabilità penale che sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente non ha formulato una censura specifica, ma si è limitato a una critica astratta. Questo ha reso impossibile per la Cassazione procedere a un esame nel merito, portando inevitabilmente alla declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Implicazioni Pratiche
L’esito del giudizio è stato duplice. In primo luogo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rendendo definitiva la sentenza della Corte d’Appello. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito fondamentale: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e specificità. Non è sufficiente lamentare un errore, ma è indispensabile articolarlo, indicando con precisione i punti della motivazione che si contestano e le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno della propria tesi. Un ricorso generico non solo è inutile, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative, senza nemmeno ottenere un esame della propria posizione.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ secondo la Cassazione?
Significa che l’atto di impugnazione è privo degli elementi specifici richiesti dalla legge, in particolare dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Non indica chiaramente i rilievi mossi contro la sentenza impugnata, impedendo al giudice di individuare le censure e di esercitare il proprio potere di controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a coprire i costi del sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31886 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. in quanto, a fronte di una motivazione adeguata sia in punto di affermazione di penale responsabilità sia in ordine al trattamento sanzionatorio, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente