Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello per Motivi Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 14 giugno 2024, offre un chiaro esempio di come un appello possa essere respinto senza un esame del merito a causa della sua formulazione. Il caso in esame evidenzia l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile con conseguente condanna alle spese. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per evitare l’abuso dello strumento dell’impugnazione.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. L’imputato contestava la sua responsabilità penale e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. L’appello, tuttavia, è giunto fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, per una valutazione finale sulla sua legittimità.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi per poter essere esaminati. In sostanza, l’appello è stato rigettato perché mal formulato.
Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti con colpa, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su una ragione principale: la genericità e la natura meramente riproduttiva dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che le censure mosse dal ricorrente erano vaghe e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte territoriale. In particolare, il ricorso non conteneva specifici argomenti giuridici volti a criticare la logica e la correttezza della sentenza impugnata. La difesa si era limitata a riproporre profili di censura relativi alla responsabilità e al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., senza confrontarsi adeguatamente con le motivazioni con cui la Corte d’Appello aveva già disatteso tali argomenti. Questa mancanza di specificità rende l’impugnazione non idonea a innescare un reale controllo di legittimità, trasformandola in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, non consentito dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale della procedura penale: un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche, pertinenti e argomentate contro la decisione impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o riproporre le stesse difese già esaminate nei gradi precedenti. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente corretti e giuridicamente fondati. Per i cittadini, ciò significa che l’assistenza di un difensore esperto è fondamentale per navigare le complesse regole processuali ed evitare esiti sfavorevoli come la dichiarazione di un ricorso inammissibile, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché deduceva motivi generici e meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte territoriale, senza contestare specificamente le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha considerato la possibilità che il ricorso fosse stato proposto senza colpa?
No, la Corte ha ritenuto che non si potesse affermare che il ricorrente avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando così la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27931 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla responsabilità del ricorrente ed al dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. già adeguatame vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le p e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.