Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza: è necessario articolare motivi specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la vaghezza delle censure possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. L’ordinanza analizzata evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: le impugnazioni non possono essere generiche lamentele, ma devono individuare con esattezza i vizi della decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per una condotta caratterizzata da diversi episodi di aggressività e lesioni ai danni di due persone. Il suo ricorso in Cassazione non contestava la ricostruzione dei fatti o la sua colpevolezza, ma si concentrava esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente riteneva che la pena base inflitta dai giudici di merito fosse eccessiva rispetto alla reale gravità dei comportamenti tenuti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione – ovvero se la pena fosse o meno congrua – ma si ferma a un livello precedente, quello della corretta formulazione dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri: la genericità e la manifesta infondatezza del ricorso. I giudici hanno osservato che le ragioni addotte dal ricorrente erano formulate in modo del tutto generico. Non venivano specificati i motivi per cui la valutazione della gravità del fatto, operata dalla Corte d’Appello, sarebbe stata errata o illogica.
Contestare il “trattamento sanzionatorio” senza argomentare in modo puntuale perché i criteri di legge per la commisurazione della pena sarebbero stati violati si traduce in una critica astratta, che non può essere accolta. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare liberamente i fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile per genericità è tale perché non mette la Corte nelle condizioni di svolgere questo controllo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. È cruciale che i motivi di ricorso siano specifici, autosufficienti e che si confrontino criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Limitarsi a esprimere un generico dissenso sulla pena, senza smontare punto per punto il ragionamento del giudice di merito, è una strategia destinata al fallimento. La declaratoria di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Pertanto, l’assistenza di un difensore esperto, in grado di redigere un atto tecnicamente ineccepibile, è un presupposto indispensabile per sperare in un esito favorevole davanti alla Corte di Cassazione.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano formulati in modo generico e manifestamente infondati, senza criticare specificamente le ragioni della sentenza impugnata.
Cosa contestava il ricorrente?
Il ricorrente contestava il trattamento sanzionatorio, in particolare la pena base, ritenendola sproporzionata rispetto alla gravità della sua condotta aggressiva e lesiva nei confronti di due persone.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36512 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36512 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio, con riferimento alla pena base, correlate alla gravità della condotta articolatasi in vari comportamenti aggressivi e lesivi ai danni di d soggetti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025