Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente contestare una sentenza; è fondamentale articolare le proprie ragioni in modo specifico, confrontandosi punto per punto con la decisione che si intende impugnare. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un approccio superficiale, culminato in una declaratoria di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale della tecnica processuale nella difesa dei propri diritti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato. Non soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di ricorso. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della condanna, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse carente e basata su acquisizioni probatorie non sufficientemente significative.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le aspettative del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma sanziona, tra le altre cose, i ricorsi che non presentano motivi specifici. La Corte ha ritenuto che il motivo addotto fosse “del tutto generico e aspecifico”, una critica che equivale a una bocciatura netta dell’impostazione difensiva. La sentenza impugnata, al contrario, è stata giudicata ben motivata, logica e fondata su prove concrete.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della qualità del motivo di ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che non è sufficiente lamentare genericamente un vizio di motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve:
1. Specificare le ragioni di doglianza: Occorre indicare chiaramente quali sono i punti della sentenza impugnata che si contestano e per quali ragioni di fatto e di diritto.
2. Confrontarsi con la sentenza: Il ricorrente ha l’onere di analizzare le argomentazioni del giudice precedente e di smontarle con critiche precise e pertinenti. Non si può semplicemente riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma è necessario dimostrare dove e perché il giudice di appello ha sbagliato nel suo ragionamento.
Nel caso specifico, l’appello è stato giudicato carente su entrambi i fronti. Si è limitato a una contestazione generica senza entrare nel merito del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello, rendendo di fatto impossibile per la Cassazione un esame della questione. Questa mancanza ha trasformato l’impugnazione in un atto processuale inefficace.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile senza che emergano ragioni di esonero, il ricorrente subisce una duplice condanna economica:
* Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento.
* Pagamento di una sanzione pecuniaria: Viene inflitta una sanzione da versare alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità è un percorso rigoroso. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la formulazione di critiche puntuali e tecnicamente fondate. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un significativo onere economico per il proponente.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’unico motivo proposto era del tutto generico e aspecifico. Non specificava le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e, soprattutto, non si confrontava in alcun modo con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Cosa significa che la sentenza impugnata era immune da vizi logico-giuridici?
Significa che, secondo la valutazione della Corte di Cassazione, la decisione della Corte d’Appello era basata su una motivazione appropriata, coerente e fondata su acquisizioni probatorie definite e significative, senza presentare errori nel ragionamento logico o nell’applicazione delle norme giuridiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18544 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 55)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio.
L’unico motivo proposto è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, no specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in al modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024