Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e rigore. Non è sufficiente un generico dissenso verso una sentenza, ma è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, a causa della genericità dei motivi, porti non solo al rigetto ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere un principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, tramite il suo legale, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 febbraio 2024, ha messo fine al percorso giudiziario in modo netto e perentorio. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’atto stesso. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno definito il motivo di ricorso come “stringato”, “del tutto generico” e, soprattutto, “privo del minimo confronto con la motivazione della sentenza impugnata”.
In altre parole, l’atto di appello si limitava a esprimere un disaccordo con la decisione della Corte d’Appello senza però attaccarne specificamente il ragionamento logico-giuridico. In ambito processuale, e in particolare nel giudizio di legittimità, non è ammesso un riesame completo dei fatti. Il ruolo della Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente. Se il ricorso non evidenzia vizi specifici di questo tipo, ma si limita a riproporre le proprie tesi in modo vago, manca del suo requisito essenziale e non può essere esaminato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare, non una semplice lamentela. La genericità è un vizio fatale che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. La mancanza di specificità non solo rende vana l’azione legale, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore pregiudizio economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era eccessivamente stringato, del tutto generico e non conteneva alcun confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa ordinanza sulla redazione di un ricorso per Cassazione?
Questa ordinanza insegna che un ricorso per Cassazione deve essere specifico e dettagliato, criticando puntualmente i passaggi logico-giuridici della sentenza che si contesta. Non è sufficiente una critica generica, ma è necessario un confronto diretto con la motivazione del provvedimento impugnato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che lo stringato motivo di ricorso risulta del tutto generico e privo del minimo confronto con la motivazione della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il Consiglier)estensore
Il Presidente