Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante promemoria sui requisiti formali e sostanziali di un’impugnazione. Quando si presenta un ricorso, la legge impone una precisione assoluta, altrimenti si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo significa che il giudice non entrerà nemmeno nel merito della questione, respingendo l’atto in via preliminare e condannando il ricorrente al pagamento di spese e sanzioni. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un pilastro del processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione apparente nella decisione di secondo grado. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza sfavorevole e un nuovo esame della sua posizione processuale. Tuttavia, il ricorso è stato sottoposto al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione, che ne ha analizzato la conformità ai requisiti di legge.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione sul dettato degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono che, a pena di inammissibilità, i motivi di un’impugnazione devono essere specifici. Non è sufficiente una generica lamentela, ma è necessario:
* Indicare le ragioni di diritto che si assumono violate.
* Evidenziare gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
* Confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.
In sostanza, il ricorso non può essere un atto astratto, ma deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone punto per punto le fondamenta logico-giuridiche.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la sentenza d’appello fosse assistita da un “conferente apparato argomentativo”. Al contrario, le doglianze espresse nel ricorso sono state qualificate come “generiche, prive di confronto con le argomentazioni illustrate nella motivazione della sentenza e del tutto carenti di specificità”.
La Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato a esprimere un dissenso generico senza fornire elementi concreti a supporto delle proprie tesi. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di valutare nel merito le censure, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile. La decisione serve da monito per i professionisti legali, i quali devono redigere atti di impugnazione che non si limitino a criticare genericamente una sentenza, ma che ne analizzino criticamente ogni passaggio motivazionale. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di successo per il proprio assistito, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La chiarezza e la precisione non sono solo virtù stilistiche, ma requisiti di legge essenziali per la validità dell’atto processuale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze erano generiche, prive di un confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata e carenti della specificità richiesta dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale.
Quali sono i requisiti fondamentali per un ricorso in Cassazione secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, i motivi del ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che supportano ogni richiesta, confrontandosi in modo puntuale con la motivazione della sentenza che si contesta.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME.
Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione apparente.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena d’inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato che le doglianze espresse nella impugnazione sono generiche, prive di confronto con le argomentazioni illustrate nella motivazione della sentenza e del tutto carenti di specificità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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