Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti formali imposti dalla legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio non è una mera pignoleria procedurale, ma una garanzia fondamentale per il corretto funzionamento del sistema giudiziario, assicurando che il giudice dell’impugnazione possa comprendere esattamente quali aspetti della decisione precedente vengono contestati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’appellante contestava la decisione di secondo grado lamentando un vizio motivazionale in relazione all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse giustificato in modo adeguato e logico le ragioni della sua condanna.
Tuttavia, il ricorso è stato formulato in termini molto ampi, senza scendere nel dettaglio degli elementi specifici che, a dire del ricorrente, rendevano la motivazione della sentenza illogica o contraddittoria.
La Decisione della Corte e il problema del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione: la genericità del motivo e la sua manifesta infondatezza. Secondo i giudici di legittimità, l’atto di impugnazione non rispettava il requisito fondamentale previsto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a una critica generale senza individuare i passaggi argomentativi della sentenza impugnata ritenuti viziati, impedendo così alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che un motivo di ricorso è “generico” quando non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano le critiche mosse alla decisione contestata. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente avrebbe dovuto indicare gli specifici elementi di prova o i passaggi logici che, a suo avviso, erano stati mal valutati o travisati. Invece, l’atto si è limitato ad affermare un’asserita illogicità senza dimostrarla concretamente.
Oltre alla genericità, la Corte ha rilevato anche la “manifesta infondatezza” del motivo. Questo significa che, anche a una prima e sommaria analisi, la censura appariva priva di qualsiasi fondamento, poiché il presunto difetto di motivazione non emergeva in alcun modo dalla lettura del provvedimento impugnato. La combinazione di questi due vizi ha reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: chi impugna una sentenza ha l’onere di formulare critiche precise, specifiche e puntuali. Non è sufficiente un generico dissenso rispetto alla decisione, ma è necessario “smontare” il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato di una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale degli atti processuali e sulla necessità di una preparazione rigorosa per affrontare il giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, ossia privo dei requisiti specifici prescritti dalla legge, come l’indicazione dettagliata dei motivi di contestazione previsti dall’art. 581 c.p.p., non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per “genericità” di un motivo di ricorso?
Per genericità si intende una critica vaga e non circostanziata alla sentenza impugnata. Il motivo è generico quando non indica gli elementi specifici (di fatto o di diritto) su cui si fonda la censura, limitandosi a una contestazione generale senza un confronto puntuale con le argomentazioni della decisione precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2221 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2221 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità, è generico perché privo del requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che il predetto motivo, oltre ad essere generico, risulta anche manifestamente infondato poiché afferente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore