Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici secondo la Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile e le conseguenti sanzioni economiche. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti essenziali di un ricorso e quali errori evitare.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Condanna
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva deciso di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso verteva su una presunta erronea interpretazione e applicazione della legge penale in relazione alla motivazione che aveva fondato la sua dichiarazione di responsabilità.
La Decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e perentorio. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione non solo ha confermato la condanna, ma ha anche comportato un ulteriore aggravio economico per l’imputato.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Capitale
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto l’appello. Il ricorso è stato giudicato ‘generico’. Ma cosa significa esattamente? Secondo i giudici, il ricorrente si è limitato a contestare la correttezza della motivazione della sentenza d’appello senza però rispettare i requisiti imposti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica.
Nel caso specifico, di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ‘logicamente corretta’ dalla Cassazione, il ricorrente non ha indicato quali elementi concreti fossero alla base della sua censura. Questa mancanza ha impedito ai giudici di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. In pratica, una critica vaga e non argomentata non consente alla Corte di valutare la fondatezza dell’impugnazione, rendendo l’intero atto processuale inutile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Costi e Sanzioni per un Ricorso Impreciso
Le conseguenze pratiche di questa declaratoria di inammissibilità sono state severe. La Corte non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha condannato il ricorrente al pagamento di due voci di spesa distinte:
1. Le spese processuali: i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Una sanzione pecuniaria: una somma di 3.000 euro da versare in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non è una semplice manifestazione di dissenso, ma un atto tecnico che deve essere redatto con precisione, chiarezza e specificità. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche significative, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore pregiudizio.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Significa che l’atto di impugnazione non specifica in modo chiaro e dettagliato i punti della sentenza che si contestano e le ragioni della critica, limitandosi a una contestazione vaga e generale che non permette al giudice di comprendere i rilievi mossi.
Qual è la conseguenza di presentare un ricorso inammissibile in Cassazione?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarlo nel merito. Inoltre, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di 3.000 euro.
Quale requisito legale non è stato rispettato in questo caso?
Non è stato rispettato il requisito previsto dall’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone a chi presenta un’impugnazione di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2189 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2189 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all’erronea interpretazione e applicazione de 533 cod. proc. pen., con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base d dichiarazione di responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’ comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sent impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censu formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi moss esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il President