Ricorso inammissibile per genericità: l’importanza della specificità dei motivi
Quando si presenta un’impugnazione, la precisione è tutto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi di impugnazione vaghi e non circostanziati. Questo principio, sancito dal Codice di Procedura Penale, mira a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che i giudici di legittimità debbano interpretare o supplire alle carenze argomentative della difesa.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, in un unico e stringato motivo, la mancata valutazione da parte dei giudici di merito circa la possibile sussistenza di cause di proscioglimento. In sostanza, la difesa contestava la decisione senza però articolare in modo specifico quali elementi fossero stati trascurati o erroneamente interpretati dalla Corte territoriale.
La decisione della Corte di Cassazione e i requisiti del ricorso
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale, cristallizzato nell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di rito. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non è sufficiente una critica generica alla sentenza impugnata; è necessario, invece, un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice precedente, evidenziando gli specifici errori che si ritiene siano stati commessi.
Le motivazioni della decisione
I giudici di legittimità hanno qualificato il motivo di ricorso come ‘generico per indeterminatezza’. La Corte ha osservato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non aveva fornito alcun elemento specifico a sostegno della propria censura. Tale carenza ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. L’impugnazione si è risolta in una mera affermazione di dissenso, priva di quel contenuto critico e argomentativo che la legge richiede. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
Questa pronuncia ribadisce una lezione cruciale per chiunque operi nel diritto penale: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività che richiede massima diligenza e precisione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. Per evitare tale esito, è indispensabile che i motivi di ricorso siano dettagliati, specifici e direttamente collegati alle argomentazioni della sentenza che si intende contestare, dimostrando in modo chiaro e inequivocabile le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e indeterminato, privo degli elementi specifici richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. d) del Codice di Procedura Penale, necessari per individuare le critiche mosse alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che il motivo di ricorso era ‘generico’?
Significa che la contestazione alla sentenza d’appello era formulata in modo vago, senza indicare quali specifici elementi di fatto o di diritto fossero stati trascurati o mal interpretati, impedendo così al giudice di comprendere e valutare la fondatezza della critica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 176 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 24/01/1995
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico, stringato motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata valutazio circa la sussistenza di cause di proscioglimento, è generico per indeterminatezza perché priv dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ii quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dalla somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
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