Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. oltre c articolato su censure non consentite in questa sede;
che, in particolare, la difesa lamenta l’illegittimo ricorso al richiamo, da parte della Corte d’appello, alla motivazione redatta dal giudice di primo grado ma che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è operazione senz’altro consentita al giudice del gravame di merito qualora le censure che siano state formulate dall’appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr., Sez. 2, n. 30838 del 19.3.2013, COGNOME; Sez. 6, n. 17912 del 6, 7.3.2013, Adduci; Sez. 6, n. 28411 del Cass. Pen., 6, 13.11.2012, COGNOME; Sez. 4, n. 38824 del 17.9.2008 n. 38.824, Raso);
che, nella specie, la tecnica di motivazione per relationem è stato censurato in maniera del tutto generica, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante rispetto ai limiti delineati dall consolidata giurisprudenza di legittimità e senza indicare il contenuto e la decisività dei motivi negletti non consentendo, perciò, a questa Corte, l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita i sindacato di legittimità; va rilevato, peraltro, che anche le questioni indicate i ricorso come non risolte dalla sentenza di appello, avevano invece ricevuto in quella sede una risposta puntuale (cfr., pag. 6), con cui la difesa ha omesso di confrontarsi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.