Ricorso Inammissibile: la Genericità in Cassazione Costa Caro
Presentare un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma può anche comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente sentenza della Suprema Corte chiarisce come la genericità dei motivi e la mancata considerazione di procedimenti precedenti rendano l’appello destinato al fallimento, con annessa condanna al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Corte di Appello di Firenze, in qualità di giudice dell’esecuzione. Un soggetto aveva presentato un’istanza per ottenere il riconoscimento della cosiddetta “continuazione” tra più reati, un istituto che permette di unificare le pene per reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ottenendo un trattamento sanzionatorio più favorevole.
La Corte di Appello, tuttavia, aveva disposto il “non luogo a provvedere” sulla domanda. La ragione era semplice: la stessa richiesta, basata sugli stessi fatti, era già stata oggetto di un precedente procedimento esecutivo. In sostanza, si trattava di una domanda duplicata.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione da parte della Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il caso e ha rapidamente concluso per la sua totale infondatezza, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della richiesta di continuazione, ma si è fermata a un gradino prima, analizzando la struttura stessa dell’impugnazione.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, viene applicata quando non emergono elementi che possano escludere una colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella motivazione con cui ha liquidato il ricorso: la sua “genericità”. Secondo i giudici, il ricorrente non si è confrontato con le reali ragioni esposte nell’ordinanza della Corte di Appello. Invece di contestare specificamente il punto centrale della decisione impugnata – ovvero l’esistenza di un precedente procedimento identico – il ricorso si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo astratto.
La Corte ha sottolineato che un ricorso è generico quando non attacca in modo mirato e pertinente la ratio decidendi (la ragione della decisione) del provvedimento che si contesta. In questo caso, il giudice dell’esecuzione aveva chiaramente spiegato che la questione era già stata trattata. Ignorare questo punto fondamentale e ripresentare le medesime argomentazioni rende l’impugnazione inutile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un’impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere un dialogo critico con la decisione precedente, non un monologo slegato dal contesto. La genericità non è un mero difetto formale, ma una carenza sostanziale che impedisce al giudice di valutare la fondatezza delle censure. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria funge da monito: le impugnazioni devono essere ponderate e fondate su motivi specifici, altrimenti il rischio non è solo quello di vedere respinta la propria richiesta, ma anche di subire un pregiudizio economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto non si è confrontato con la reale motivazione della decisione impugnata, la quale si basava sull’esistenza di un precedente procedimento esecutivo avente ad oggetto i medesimi fatti e le medesime richieste.
Cosa comporta la dichiarazione di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘genericità’ del ricorso?
Per genericità del ricorso si intende un vizio dell’atto di impugnazione che non contiene critiche specifiche e pertinenti contro le ragioni della decisione contestata, ma si limita a esporre doglianze vaghe o a riproporre argomenti già valutati, senza attaccare il nucleo logico-giuridico della sentenza precedente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37388 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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avverso l’ordinanza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sept-ite le conclusioni del PG 6( · / 2 0.». 11-4..)-o-0 f csUrt. GLYPH c-cu-tc CAJ
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 27 febbraio 2024 la Corte di Appello di Firenze quale giudice della esecuzione – ha disposto non luogo a provvedere su (ulteriore, rispetto ad altre domande già presentate) domanda introdotta da COGNOME NOME, tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, dato che non si confronta con le reali ragioni della decisione, rappresentate dalla esistenza di un precedente procedimento esecutivo avente ad oggetto i medesimi fatti e loe medesime richieste.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore