Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che la genericità delle contestazioni porta a una sola conseguenza: la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo non solo chiude la porta a una revisione del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi ricorre. Analizziamo insieme l’ordinanza n. 11268/2024 per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Il ricorrente contestava la decisione che confermava la sua responsabilità penale e il relativo trattamento sanzionatorio. I motivi del ricorso si basavano su presunte mancanze nella motivazione della sentenza, un mancato approfondimento delle indagini da parte del giudice di primo grado e una generale carenza di prove. Tuttavia, queste critiche sono state sollevate in modo generico, senza un’analisi puntuale delle presunte lacune.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi proposti fossero affetti da “assoluta genericità e manifesta infondatezza”. Invece di contestare punti specifici della sentenza impugnata, il ricorrente si è limitato a enunciare dei vizi in modo astratto e non argomentato. Analoga genericità è stata riscontrata anche riguardo alla contestazione sulla pena inflitta.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non è sufficiente denunciare una “mancanza di motivazione” o una “carenza di prove”. È necessario, invece, indicare con precisione:
* Quali parti della motivazione sono considerate illogiche o contraddittorie.
* Quali prove sarebbero mancate o non sarebbero state adeguatamente valutate.
* Perché l’indagine del primo giudice sarebbe stata superficiale, indicando quali specifici approfondimenti sarebbero stati necessari.
Nel caso di specie, il ricorso mancava completamente di questa specificità. Le critiche erano meramente enunciate, trasformando l’impugnazione in una sterile lamentela piuttosto che in una critica giuridicamente strutturata. La Corte ha sottolineato che il vizio era semplicemente “enunciato e non argomentato”, rendendo impossibile un esame nel merito.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza della Corte di Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza: un ricorso non può essere un atto di generica protesta. Deve essere un’analisi tecnica e puntuale, capace di evidenziare le specifiche ragioni di illegittimità della decisione impugnata. In assenza di tale specificità, il rischio concreto non è solo il rigetto, ma anche una condanna a ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza, poiché le critiche alla sentenza impugnata erano state meramente enunciate e non argomentate in modo specifico.
Quali erano le contestazioni mosse dal ricorrente?
Il ricorrente denunciava la mancanza e l’apparenza della motivazione, il mancato approfondimento dell’indagine condotta dal primo giudice e la mancanza di prove, senza però indicare specifiche incongruenze o profili critici.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11268 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11268 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME, con i qu contesta la motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità e de trattamento sanzionatorio sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza;
rilevato, infatti, che si denuncia la mancanza e apparenza della motivazione, il mancat approfondimento dell’indagine condotta dal primo giudice e la mancanza di prove, senza, tuttavia, indicare specifiche incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il meramente enunciato e non argomentato;
considerato che analoga genericità sussiste per la motivazione relativa al trattament sanzionatorio specie a fronte della motivazione resa in sentenza (pag. 3-4);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore
Il PreSid nte