Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Genericità Porta alla Condanna
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare errori di diritto. Tuttavia, non basta semplicemente dissentire dalla sentenza precedente. Come dimostra una recente ordinanza, un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo viene respinto, ma comporta anche sanzioni economiche. Analizziamo questo caso per capire i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla decisione di un imputato di impugnare davanti alla Corte di Cassazione la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorso si basava su due argomentazioni principali: la prima mirava a contestare la correttezza della motivazione che aveva portato al giudizio di responsabilità, mentre la seconda si lamentava dell’entità della pena inflitta.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha rigettati entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso per cassazione deve possedere per poter essere esaminato nel merito.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso è stato considerato una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esposti e puntualmente respinti nel giudizio di secondo grado. I giudici hanno sottolineato che il ricorso ometteva di svolgere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. Invece di individuare precisi errori di diritto nella decisione della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse doglianze, trasformando il ricorso in una sterile lamentela sui fatti del caso. Questo tipo di contestazione, definito ‘doglianza in punto di fatto’, è escluso dal giudizio di legittimità, che non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
La Genericità del Motivo sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato inaccettabile. La Corte lo ha definito ‘totalmente generico’, evidenziando una manifesta infondatezza. Per contestare validamente la pena in Cassazione, non è sufficiente una lamentela generica, ma è necessario indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione del giudice che ha determinato la sanzione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. La sua funzione è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso, per essere ammissibile, deve avere motivi specifici, chiari e pertinenti, che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori di diritto.
La ripetizione di argomenti già disattesi, senza aggiungere nuovi profili di illegittimità, rende il ricorso non specifico e solo ‘apparente’. In pratica, un atto del genere non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di stimolare un controllo di legittimità, e si risolve in una richiesta di riesame del merito, non consentita in tale sede.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante: la redazione di un ricorso per cassazione richiede la massima precisione tecnica e giuridica. La superficialità e la genericità non sono tollerate e portano a una declaratoria di ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione del pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammonta a tremila euro. Per gli operatori del diritto e per i loro assistiti, ciò significa che l’unica strada percorribile è quella di un’analisi rigorosa della sentenza d’appello per individuare vizi di legittimità concreti e argomentarli in modo puntuale e specifico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo relativo alla responsabilità era una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello, privo di critiche specifiche alla sentenza impugnata e basato su contestazioni di fatto. Inoltre, il motivo riguardante la pena è stato ritenuto totalmente generico.
Cosa significa che i motivi erano una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il ricorrente ha riproposto le stesse identiche argomentazioni già presentate e valutate dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza di secondo grado per evidenziarne specifici errori di diritto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44190 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 10/04/1992
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME GiorgioCOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, nonché, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
rilevato come il motivo relativo alla pena inflitta sia totalmente generico, con conseguente manifesta infondatezza dello stesso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.