Ricorso inammissibile per genericità: quando l’impugnazione non è specifica
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve seguire regole precise. Un ricorso inammissibile è una delle conseguenze più severe per chi non rispetta i requisiti di legge, in particolare quello della specificità dei motivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità di una censura possa precludere l’esame nel merito della questione, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che a sua volta aveva confermato una decisione del Tribunale di primo grado. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando un unico motivo di ricorso: la violazione dell’articolo 133 del codice penale. Questo articolo riguarda i criteri che il giudice deve seguire per determinare l’entità della pena da infliggere, tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
La Decisione della Corte: la dichiarazione di un ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La conseguenza non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha ritenuto il motivo di appello ‘generico per indeterminatezza’. In altre parole, il ricorrente si era limitato a contestare la violazione della legge penale (l’art. 133 c.p.) senza però fornire gli elementi specifici a sostegno della sua tesi.
La legge, in particolare l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, ‘l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’. Nel caso di specie, il ricorso non indicava quali elementi fossero stati erroneamente valutati o trascurati dalla Corte d’Appello nella sua decisione, la cui motivazione era stata giudicata logica e corretta. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Conclusioni: l’importanza della specificità nell’impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente enunciare una norma che si presume violata; è indispensabile argomentare in modo puntuale, indicando con precisione i passaggi della sentenza impugnata che si contestano e le ragioni fattuali e giuridiche di tale contestazione. Un ricorso generico, che si limita a una critica astratta, non consente al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio ruolo e viene, come in questo caso, dichiarato ricorso inammissibile, con un aggravio di spese per chi lo ha proposto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo presentato era generico e indeterminato, non indicando specificamente gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della censura mossa alla sentenza impugnata.
Quale norma procedurale non è stata rispettata dal ricorrente?
Il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone la specifica indicazione dei motivi a pena di inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45808 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45808 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 21/11/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Napoli in data 26/5/2022 ;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen.,è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. i quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente