Ricorso Inammissibile in Cassazione: L’Errore Fatale di Agire Senza Avvocato
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono semplici formalità, ma pilastri che garantiscono l’ordine e la correttezza del processo. Ignorarle può portare a conseguenze drastiche, come la dichiarazione di un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un errore apparentemente piccolo, come l’assenza della firma di un avvocato qualificato, possa precludere l’accesso al più alto grado di giudizio, con relative sanzioni economiche. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa dalla Corte d’Assise di Milano. Un soggetto, sentendosi leso da tale provvedimento, ha deciso di impugnarlo proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. Tuttavia, ha compiuto un passo falso cruciale: ha redatto e presentato l’atto di impugnazione personalmente, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un difensore.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, non ha avuto dubbi. Con una procedura snella, definita de plano (cioè senza udienza pubblica), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle ragioni del ricorrente, poiché l’atto era viziato da un difetto formale insuperabile che ne ha impedito l’esame.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è tanto sintetica quanto perentoria. I giudici hanno richiamato precise disposizioni del codice di procedura penale, in particolare gli articoli 571 e 613, come modificati dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). Queste norme stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, comunemente noto come ‘albo dei cassazionisti’.
La Corte ha rafforzato la propria decisione citando un precedente fondamentale delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha consolidato questo principio, eliminando ogni possibile interpretazione alternativa. La presentazione personale dell’impugnazione da parte dell’interessato costituisce, quindi, una violazione diretta di una regola fondamentale del processo penale di legittimità. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il ricorso doveva essere dichiarato immediatamente inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione ribadisce un principio cardine: il fai-da-te non è ammesso davanti alla Corte di Cassazione. L’assistenza di un avvocato cassazionista non è una facoltà, ma un obbligo procedurale. Le implicazioni pratiche per chi ignora questa regola sono severe:
1. Chiusura del Processo: L’istanza non viene esaminata nel merito, rendendo definitiva la decisione impugnata.
2. Sanzioni Economiche: Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
In conclusione, questo caso serve da monito: la complessità delle procedure legali, specialmente nei gradi più alti di giudizio, richiede necessariamente l’intervento di professionisti qualificati. Tentare di navigare queste acque da soli può trasformare un tentativo di far valere i propri diritti in un costoso fallimento procedurale.
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No, la legge, in particolare gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, richiede espressamente che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, ovvero senza neppure essere discusso in udienza. La Corte non esamina il merito della questione a causa del vizio di forma insanabile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34614 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/03/2024 della CORTE ASSISE di MILANO
I dato avviso alle parti:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall’interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 1 luglio 2024.