Ricorso Inammissibile: L’Errore Fatale della Firma Personale in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività complessa che richiede il rispetto di rigide regole procedurali. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un errore apparentemente banale, come la firma dell’atto, possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale del patrocinio di un difensore specializzato nei giudizi di legittimità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso Fai-da-te
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha deciso di presentare un ultimo tentativo di difesa, proponendo ricorso per cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un legale iscritto all’apposito albo, ha redatto e sottoscritto personalmente l’atto di impugnazione, un’iniziativa che si rivelerà proceduralmente fatale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
La Suprema Corte, investita del caso, non è nemmeno entrata nel merito delle doglianze sollevate. Con una procedura snella, prevista per i casi di manifesta inammissibilità, ha dichiarato il ricorso improcedibile. La conseguenza non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma, pari a quattromila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Regola Ferrea del Patrocinio Legale in Cassazione
La motivazione alla base della decisione è netta e si fonda su precise disposizioni del codice di procedura penale. Gli Ermellini hanno richiamato gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di rito, i quali stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La firma personale dell’imputato, pertanto, non ha alcun valore legale in questa sede.
La ratio di tale norma risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità: la Cassazione non valuta nuovamente i fatti, ma si limita a controllare la corretta applicazione del diritto. Questo richiede una competenza tecnica altamente specialistica che solo un avvocato cassazionista può garantire.
Conclusioni: L’Importanza della Difesa Tecnica Qualificata
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, e in particolare davanti alla Corte di Cassazione, il “fai-da-te” non è ammesso e può avere effetti deleteri. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che preclude ogni possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni. La vicenda serve da monito sull’imprescindibilità di affidarsi a professionisti qualificati, la cui assistenza è l’unica garanzia per un’efficace tutela dei propri diritti in ogni grado di giudizio.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come invece richiesto a pena di inammissibilità dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile per un imputato difendersi personalmente davanti alla Corte di Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato cassazionista. La firma personale dell’imputato rende l’atto nullo e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17192 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 17192 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE 01QFNOF) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al reato di furto;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2024