Ricorso inammissibile: la doglianza di fatto non basta
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la distinzione tra un vizio di legittimità e una semplice contestazione dei fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una censura che si limita a riproporre una diversa valutazione delle prove, senza individuare specifici errori di diritto. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di una persona avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La ricorrente contestava la decisione di secondo grado lamentando l’inosservanza di norme processuali relative all’utilizzabilità delle prove (artt. 238 e 350 del codice di procedura penale) e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle stesse (art. 192 c.p.p.). In sostanza, l’imputata sosteneva che i giudici di merito avessero errato nell’interpretare gli elementi probatori a suo carico.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e ha emesso un’ordinanza per dichiarare il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese presentata dalla parte civile, poiché non aveva svolto attività processuale utile ai fini della decisione.
Le motivazioni dietro a un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, ha qualificato i motivi del ricorso come “mere doglianze in punto di fatto”. Questo significa che la ricorrente non ha evidenziato un errore nell’applicazione della legge, ma si è limitata a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. I giudici hanno sottolineato che tali critiche erano peraltro riproduttive di censure già esaminate e respinte con argomenti giuridicamente corretti nel giudizio d’appello.
In secondo luogo, il motivo è stato ritenuto “manifestamente infondato”. La Corte ha constatato, attraverso la lettura del provvedimento impugnato, che la motivazione della Corte d’Appello era esistente, logica e coerente. Essa si basava su un’analisi esauriente dei dati probatori, e la presunta inutilizzabilità di alcune dichiarazioni non era decisiva né sufficiente a superare la cosiddetta “prova di resistenza”, ovvero a dimostrare che senza quella prova la decisione sarebbe stata diversa.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma assicurare la corretta applicazione della legge e controllare la logicità della motivazione. Proporre un ricorso basato esclusivamente su una diversa lettura del compendio probatorio è una strategia destinata al fallimento. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone, come la condanna alle spese e al versamento di una sanzione pecuniaria. Pertanto, è essenziale che un ricorso per cassazione sia fondato su vizi specifici e concreti, che attengano a violazioni di legge o a palesi illogicità motivazionali, e non su un generico dissenso rispetto all’esito del giudizio di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è costituito da mere doglianze in punto di fatto, ossia contesta la valutazione delle prove e non l’applicazione della legge, e quando ripropone censure già vagliate e disattese nei gradi di merito senza una specifica critica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che la presunta illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata è palesemente inesistente. La lettura del provvedimento dimostra che la motivazione è logica, coerente e basata su un’analisi completa delle prove, rendendo la critica del ricorrente priva di ogni fondamento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19792 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME; letta la memoria depositata; lette le conclusioni della parte civile;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza di norme processuali prescritte a pena di inutilizzabilità in relazione agli artt. 238 commi e 4 e 350 comma 7 cod. proc. pen., nonché il vizio motivazionale in ordine alla violazione dei criteri legali di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 comm 1 e 2 cod. proc. pen., è indeducibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
che tale motivo risulta comunque manifestamente infondato, poiché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, ch la lettura del provvedimento impugNOME dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori, non essendo decisiva e non superando la prova di resistenza la supposta inutilizzabilità delle dichiarazioni della ricorrente (a fronte del compendio probatorio aderente e logico valorizzato dalla Corte territoriale nel corpo della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Che nulla è dovuto alla parte civile, non risultando dagli atti depositati alcuna utile estrinsecazione di attività processuale ai fini della decisione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
!Rigetta la richiesta di lio,QiàíAe dellè )Spese della parte civile.]
Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigliere Estensore